Cassaintegrazione, è possibile chiedere un anticipo alle banche - QdS

Cassaintegrazione, è possibile chiedere un anticipo alle banche

Michele Giuliano

Cassaintegrazione, è possibile chiedere un anticipo alle banche

martedì 08 Maggio 2012

Sono diversi gli istituti di credito che hanno sottoscritto un accordo per venire incontro ai lavoratori. Possibile farsi anticipare l’80% del proprio stipendio fino a un massimo di 900 €

PALERMO – In un momento di enorme crisi sul mercato del lavoro in Sicilia, con migliaia di licenziamenti, appare quanto mai utile conoscere bene lo strumento normativo che regola la cassa integrazione e tutte le opportunità che esso offre. Intanto il punto focale è la possibilità che il lavoratore sospeso a zero ore per cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, può richiedere alla propria banca l’anticipo dell’indennità.
In pochi sanno che esiste questa importante opportunità che può garantire alle famiglie un certo respiro. Il sistema è abbastanza semplice. Si può richiedere l’anticipazione fino all’80 per cento della propria retribuzione, con un massimo di 900 euro mensili, per una durata non superiore a 7 mesi (e in ogni caso per un importo massimo complessivo di 6.000 euro). La banca può anche offrire condizioni migliori di queste: quindi è opportuno rivolgersi direttamente alla propria filiale per conoscerle.
Esiste un elenco delle banche aderenti all’iniziativa che può essere visionato all’indirizzo http://www.cassaintegrazione.it/miniguide-cassaintegrazione/373. Possono approfittarne i lavoratori dipendenti che sono sospesi dal lavoro a zero ore (ossia i lavoratori con sospensione totale dal lavoro), anche quelli in attesa del provvedimento di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ma solo nei casi in cui l’anticipazione dell’indennità non sia erogata dal datore di lavoro.
Una volta appurato che la propria banca aderisce all’iniziativa si deve compilare l’apposita domanda “Anticipazione CIGS” che trovi sul sito www.abi.it. Due essenzialmente sono le condizioni per richiedere l’anticipazione. Una è che l’azienda dovrà avere presentato a decorrere dall’1 gennaio 2010 domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) con erogazione diretta del trattamento a favore del dipendente, cassa integrazioni guadagni straordinaria (C.I.G.S.), mobilità, o cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga con erogazione diretta del trattamento a favore del dipendente, cassa integrazioni guadagni straordinaria in deroga o di mobilità in deroga. L’altra è che per attivare la procedura di finanziamento, il lavoratore dovrà ricevere dalla propria impresa o dal titolare delle procedure concorsuali, unitamente al proprio cedolino paga, corrispondente all’esatto importo richiesto all’Inps, copia del modello SR41 presentato dall’azienda e protocollato dal competente ufficio Inps provinciale, di richiesta di integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga (CIG o CIGS).
Con il proprio cedolino paga, copia del mod. SR41 ed i moduli, il lavoratore si dovrà presentare presso la banca con la quale intrattiene rapporti bancari per la concessione del finanziamento oppure si recherà presso una delle banche aderenti all’iniziativa per l’apertura, nel rispetto delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, senza commissioni bancarie e interessi a carico del richiedente, su cui regolare il finanziamento.
Al fine di definire l’importo da erogarsi mensilmente, il lavoratore dovrà presentare alla fine di ogni mese all’Istituto di credito il cedolino contenente le ore di sospensione effettivamente registrate nel mese o altro documento predisposto dal datore di lavoro in cui si attestano le ore di sospensione.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps dell’indennità che avrà effetto solutorio del debito maturato e comunque non potrà avere durata superiore ai nove mesi.

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