Le regole sulla decadenza delle agevolazioni a beneficio dei contribuenti sono cambiate quattro volte nel giro di due anni. La legge 164 del 15 luglio ha modificato ancora una volta le condizioni
ROMA – La decadenza dalla rateizzazione.
Aiuti di qua, aiuti di la. Il vero aiuto, però, oltre alla tanto attesa riforma fiscale, quella vera, contenente la semplificazione degli adempimenti e la razionalizzazione (attraverso l’istituzione dei testi unici) della convulsa legislazione fiscale, sarebbe mettere mano ad una normativa, chiara, senza scadenze a breve termine, che consenta di definire in modo semplice ed agevolato le tantissime cartelle di pagamento e le tantissime controversie giacenti presso le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione che, dopo la crisi economica legata alla pandemia ed alla guerra in Ucraina, ingolfano terribilmente tutta la macchina fiscale del nostro Paese.
Il Dl aiuti modifica la decadenza delle rateizzazioni
L’ultimo esempio, in ordine di tempo, è la norma contenuta nel decreto aiuti dopo la conversione in legge (legge 164 del 15 luglio 2022) che modifica ulteriormente le condizioni che fanno scattare la decadenza dalla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.
Con l’articolo 15 bis del “Decreto aiuti”, così come già evidenziato da questo Quotidiano, è stato elevato ad Euro 120.000 il tetto (fino ad ora il limite era 60.000 Euro) entro il quale è possibile dilazionare in 72 rate la cartella di pagamento con procedura semplificata, ossia senza bisogno di dimostrare lo stato di obiettiva difficoltà a pagare.
Un limite che è applicabile ad ogni richiesta e che non si cumula in presenza di rateizzazioni di diverse cartelle. È stato pure elevato ad otto il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla dilazione ed il recupero immediato dell’intera somma dovuta.
Va bene così. In questo periodo qualunque sollievo ai contribuenti è bene accetto.Il fatto è che nel giro di due anni le condizioni per la decadenza della dilazione “esattoriale” sono cambiate quattro volte. Peraltro senza coordinamento delle disposizioni che si sono susseguite in materia.
Accade quindi che, in presenza della regola generale prevista dall’articolo 19 del D.P.R. 602/73, che ha fissato (fino ad ora) in cinque il numero di rate insolute che fa scattare la decadenza della dilazione, per le rateizzazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 (inizio della pandemia) le rate non pagate (anche non consecutive) che comportavano la decadenza erano 18, per quelle concesse dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 erano dieci.
Ora, con il Decreto aiuti convertito in legge, le cinque rate originariamente previste in cinque sono diventate otto.
E così sono ora quattro le ipotesi di decadenza nel giro di due anni.
Che confusione. Sarebbe stato invece molto opportuno cogliere l’occasione, in attesa delle tanto attese riforme, per coordinare le varie disposizioni e fissare, in maniera definitiva e con l’attenzione che le difficoltà di liquidità precedentemente cennate certamente richiedono, regole di rateizzazione semplici, sostenibili e definitive.
Meno male che con il citato articolo 15 bis, comma 3, è stato previsto che per le richieste presentate fino alla data di conversione del D.L. 50/22, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato, ma a condizione che alla data di presentazione della nuova richiesta le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate.