La riforma del codice di procedura civile ha previsto alcune sostanziali modifiche per il Giudice di Pace
La riforma del codice di procedura civile – di cui al D.lgs. 149/2022 – tra le altre cose ha previsto alcune sostanziali modifiche per quanto riguarda il Giudice di Pace. Le nuove norme sono entrate in vigore il 28.2.2023 mentre, per quanto riguarda il processo telematico, esse entreranno in vigore il 30.6.2023.
Innanzitutto, sono state aumentate le soglie della competenza per valore delle liti, che è stata elevata ad € 10.000,00 per le controversie sui beni mobili ed a € 25.000,00 per le liti in materia di risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli e dei natanti. Il procedimento – che prima della riforma iniziava con una normale citazione – ora inizia con il ricorso introduttivo del giudizio. Esso deve contenere l’indicazione del Giudice, il nome delle parti, l’esposizione dei fatti e l’oggetto della controversia. È consigliabile inserire anche i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere.
Il ricorso va depositato manualmente in cancelleria ed il Giudice, entro cinque giorni, fissa con decreto la data dell’udienza ed il termine di costituzione del convenuto, al quale il ricorrente deve notificare sia il ricorso che il decreto. Tra la data della notifica del ricorso e l’udienza di comparizione deve essere osservato il termine minimo di 40 giorni. Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza indicando i mezzi di prova di cui vuole avvalersi ed i documenti.
Il Giudice, alla prima udienza interroga le parti e tenta la conciliazione. Se questa non riesce può concedere un termine non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, nonché i mezzi di prova. Concede anche un ulteriore termine di dieci giorni per repliche e prova contraria. All’udienza di discussione darà lettura del dispositivo. La sentenza s’intende pubblicata in quel momento e viene depositata in cancelleria.