Anche la giustizia tributaria è in lockdown, ecco le regole provvisorie legate all’emergenza - QdS

Anche la giustizia tributaria è in lockdown, ecco le regole provvisorie legate all’emergenza

Salvatore Forastieri

Anche la giustizia tributaria è in lockdown, ecco le regole provvisorie legate all’emergenza

giovedì 12 Novembre 2020

Con il Dl Ristori (n. 137 del 28 ottobre) emanate disposizioni ad hoc sullo svolgimento del processo tributario. Udienze si svolgeranno in collegamento da remoto, il contraddittorio orale è al momento “congelato”

ROMA – Non c’è dubbio: la discussione orale è un punto fondamentale di qualunque processo, non solo di quelli penale e civile, ma anche di quello tributario.
Il principio dell’oralità è uno dei principi secondo il quale l’imputato non solo ha diritto ad un giusto processo, ma ha anche diritto a che la formazione della prova di colpevolezza avvenga attraverso contraddittorio fra le parti e, nel processo penale e civile (non in quello tributario), anche alla attraverso l’interrogatorio dei testi.

E ad affermare questi concetti, non è soltanto l’articolo 34 del D.Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, ma anche la Costituzione Italiana secondo la quale (Art. 111 comma 2) “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

Eppure, la necessità di proteggerci dal contagio da Covid-19 e limitare, non solo il rischio della salute propria e degli altri cittadini, ma anche dai grandissimi problemi di natura economica e sociale che un “lockdown”, totale o parziale, comporta, giustifica il sacrificio dell’oralità del processo.

A condizione, però, che la procedura, seppure notevolmente svilita a causa della paura del contagio, non vanifichi l’obiettivo del contraddittorio e del giusto processo, concetti questi che, secondo Costituzione, sono ancora più importanti dello stesso principio dell’oralità.

Già, con i decreti legge 18 del 17/3/2020 e 23 dell’8/4/2020 erano state emanate disposizioni che rinviavano d’ufficio tutte le udienze fino al all’11 maggio 2020 e prevedevano altre disposizioni volte a limitare il rischio contagio in occasione della celebrazione di tutti i processi. Con il Dl. 34 del 19/4/20 era stata prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la proposizione del ricorso. Era stata prevista pure la possibilità, per le parti, per i giudici e per il personale amministrativo, di stare in giudizio “da remoto”.

Il problema, però, questa volta, non è stata la legge, bensì la mancanza di adeguate strutture informatiche in grado di assicurare un processo con un contraddittorio “on line”.

Ora, con il Decreto Ristori, il Dl. n.137 del 28 ottobre 2020, sono state emanate ulteriori disposizioni riguardanti la Giustizia Tributaria, questa volta, contrariamente a quanto avvenuto in passato, attribuendo al processo tributario una dignità non inferiore al contenzioso in materia penale, civile e militare, con l’inserimento, all’articolo 27, di una previsione specifica con disposizioni ad hoc.
Queste le nuove disposizioni, in vigore dal 29 ottobre scorso.

Fino alla cessazione dello “stato di emergenza”, vigente in tutto il territorio nazionale al fine di combattere la pandemia da Covid-19, con decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale o Provinciale:
1) è autorizzato lo svolgimento delle udienze (pubbliche, camerali e camere di consiglio), attraverso i collegamento “da remoto”.

2) Il decreto che autorizza l’udienza con modalità virtuale va comunicato alle parti almeno 5 giorni prima della data dell’udienza o della camera di consiglio.

3) Quando viene disposta la discussione “da remoto”, la Segreteria della Commissione, almeno 3 giorni prima della trattazione, comunica alla parti l’ora e le modalità del collegamento.

4) Nel verbale d’udienza deve essere dato atto dell’identità dei partecipanti e la loro libera volontà per l’adozione di tale procedura ed anche con riguardo alla protezione dei dati personali.

5) I verbali d’udienza si considerano assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

6) Se manca la disponibilità delle parti all’udienza “da remoto”, la controversia fissata in pubblica udienza passa in discussione “sulla base degli atti”.

7) Qualcuna delle parti può anche insistere per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite almeno 2 giorni liberi prima anteriori alla trattazione.

8) Se viene chiesta la discussione e non sia possibile il collegamento “da remoto”, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni per le memorie di replica.

9) Qualora non sia possibile rispettare i termini previsti in caso di richiesta di discussione, la controversia viene rinviata a nuovo ruolo.

10) In caso di trattazione scritta, le parti si intendono presenti ed i provvedimenti assunti presso la sede dell’ufficio.

Finalmente una disposizione che dà al processo tributario regole che, seppure provvisorie (evidentemente perché legate all’emergenza), ed in un certo modo penalizzanti per le parti a causa della mancanza del contraddittorio orale, sono veramente fondamentali in questo terribile periodo di pandemia sanitaria, sociale ed economica. Il problema, però, come si è già detto, è che continuano a mancare i mezzi per attuare queste regole. Si attendono ancora dal Mef le istruzioni operative ed i mezzi necessari per dare attuazione alla piattaforma informatica che consenta il collegamento da remoto. Senza contare, poi, che non tutti i Giudici tributari sono già in possesso della necessaria firma digitale.
Insomma, come al solito, o la legge rallenta la burocrazia (come avviene spesso) oppure, come in questo caso, la burocrazia rallenta la legge.

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