Economia

Autoscuole, da quest’anno a lezione di scuola guida con l’Iva

ROMA – Come già evidenziato più di una volta nelle colonne di questo Quotidiano, dopo aver preso atto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, l’Agenzia delle Entrate, modificando il suo precedente orientamento, con Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019 ha previsto l’applicazione dell’Iva sulle lezioni di guida da parte delle autoscuole, ritenendo impossibile considerare tali operazioni tra le prestazioni educative e didattiche “di ogni genere” esenti dal Iva a norma dell’articolo 10, punto 20, del D.P.R. 6533/72.

L’Agenzia ha ipotizzato pure la retroattività di tale orientamento interpretativo, prevedendo l’emissione di una nota di variazione e la presentazione di una dichiarazione integrativa per la maggiore imposta dovuta relativamente a ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.
In pratica, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’applicazione dell’Iva sulle prestazioni delle autoscuole aveva effetto retroattivo, coinvolgendo addirittura tutte le annualità “ancora accertabili”, ossia non colpite da decadenza.
Una interpretazione, quest’ultima, che ha dato luogo a numerose proteste, per la verità abbastanza condivisibili.
Questa volta, comunque, l’intervento non ha tardato ad arrivare.
L’Articolo 32 del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 (legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157), infatti, ha stabilito che la nozione di “insegnamento scolastico universitario non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.

Praticamente, sono soggette ad Iva le lezioni finalizzate al conseguimento delle parenti di guida delle categorie B e C1.
Fortunatamente solo dal 1° gennaio 2020, e non anche per il passato. La norma, infatti, fa salvi i comportamenti difformi tenuti in precedenza.

La stessa disposizione autorizza inoltre le scuole guida a derogare provvisoriamente all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che, solo per questo tipo di attività, slitta al 1° luglio 2020. Fino al 30 giugno possono documentare le prestazioni attraverso il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta seguendo le precedenti disposizioni in materia.