Bonus prima casa under 36: i requisiti e la domanda - QdS

Bonus prima casa under 36: i requisiti e la domanda

Bonus prima casa under 36: i requisiti e la domanda

Redazione  |
giovedì 26 Settembre 2024

Le domande per il Bonus prima casa under 36 possono essere presentate solamente fino al 31 dicembre del 2024.

Le persone che hanno meno di 36 anni possono usufruire di un beneficio per favorire l’autonomia abitativa. Si tratta del Bonus prima casa under 36. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota esplicativa.

Il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”. Le facilitazioni sono applicate agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di 6 mesi il termine originario del 30 giugno 2022 e la legge di bilancio 2023 lo ha prorogato ancora per un altro anno. Inoltre, come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente dall’imposta di bollo.

I dettagli resi noti

“La legge di conversione del decreto legge n. 215/2023 (legge n. 18/2024), in vigore dal 29 febbraio 2024, ha stabilito che le agevolazioni si possono richiedere anche quando, entro il 31 dicembre 2023, è stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione – si legge sul sito dell’Agenzia -, purché l’atto definitivo (anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci) sia stipulato non oltre il 31 dicembre 2024”.

“Se il contratto preliminare è stato stipulato nel 2023 ma registrato nel 2024, il beneficio non può essere richiesto. Le agevolazioni non spettano, inoltre, nel caso in cui il contribuente acquisisca l’immobile a seguito di provvedimento giudiziale, se il verbale di aggiudicazione è stato redatto nel 2023 e il successivo decreto di trasferimento immobiliare viene emanato nel 2024.

Agli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della nuova disposizione (29 febbraio 2024) è concesso un credito d’imposta che potrà essere utilizzato nell’anno 2025 con le modalità descritte più avanti nell’apposito paragrafo. Questo credito è pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni prima casa under 36”.

Come funzionano le agevolazioni

La norma prevede i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • limitatamente all’importo non usufruito con le modalità indicate sopra, in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021);
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Bonus prima casa under 36: a chi spetta

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che: non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Per ottenere il credito d’imposta bisogna fornire al notaio una dichiarazione con un atto integrativo redatto secondo le stesse formalità giuridiche dell’atto di trasferimento manifestando la propria volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36”. Serve pure dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Nell’atto integrativo deve esserci la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di avere già provveduto alla richiesta.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.

L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento. Se la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria è consentito far ricorso all’ISEE corrente.

Si tratta dei casi di:

  • sospensione, riduzione o perdita dell’attività lavorativa;
  • interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
  • diminuzione (rispetto all’ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo;
  • diminuzione (rispetto all’ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale.

L’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
In ogni caso, se intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la guida ufficiale diffusa dall’Agenzia delle Entrate.

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