Economia

Bonus turismo 2024, l’agevolazione che aumenta l’importo in busta paga: cos’è, a chi spetta e come fare domanda

La Legge di Bilancio 2024, come rende noto l’Agenzia delle Entrate, ha confermato anche per il 2024 il bonus turismo. L’obiettivo dell’agevolazione è quello di far fronte alla carenza di personale e garantire stabilità occupazionale del comparto turistico.

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L’agevolazione riguarda la detassazione del lavoro festivo e notturno per il comparto turistico che, per quest’anno, vale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Ecco tutti i dettagli e le informazioni utili sul bonus turismo 2024.

Bonus turismo 2024: cos’è

Il bonus turismo 2024 è un’agevolazione destinata ai lavoratori del comparto turistico e ricettivo che consiste in un trattamento integrativo speciale, ovvero un credito fiscale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. I lavoratori turistici, dunque, riceveranno quindi più soldi in busta paga “recuperandoli”, mediante compensazione, dal risparmio sulle tasse.

L’agevolazione per l’anno in corso è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2024 con lo stanziamento di 81,1 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E pubblicata il 7 marzo 2024, ha divulgato le regole per l’applicazione e il calcolo del bonus turismo 2024. Con la Risoluzione 26/E del 20 maggio 2024, invece, l’Agenzia ha reso noto il codice tributo da usare per la fruizione della misura.

I requisiti e la somma spettante

Il bonus turismo 2024 spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private del settore turistico e ricettivo, inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro.

Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro). In questi devono essere compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale. La somma spettante per i lavoratori del turismo è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

Per essere più precisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare n. 26 del 29 agosto 2023, che per la definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario occorre far riferimento al Decreto Legislativo n. 66 del 2003. In esso viene definito:

  • lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro;
  • periodo notturno: è il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  • lavoratore notturno: è qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale. Oppure, è qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL. Infine, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno 3 ore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Tale limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Bonus turismo 2024: come fare domanda

Il bonus turismo 2024 viene riconosciuto dal sostituto di imposta (ovvero dal datore di lavoro) su richiesta del lavoratore dipendente del settore privato, titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro. Nello specifico, come chiarito dalla Circolare c. 5/E dell’Agenzia delle Entrate, questi sono i passaggi da seguire:

  • il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore;
  • il lavoratore attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • poi, il datore di lavoro eroga la somma extra e la recupera mediante F24, usando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate disponibili, accessibili con SPID, CIE, credenziali o CNS;
  • come chiarito nella Risoluzione 26/E del 20 maggio 2024, sarà necessario usare il codice tributo “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Si consiglia di conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, nel caso di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Calcolo del bonus turismo 2024

Il bonus turismo 2024 si calcola sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024. La Circolare c. 5/E conferma anche che il sostituto d’imposta, ovvero il datore di lavoro può:

  • erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, ma in questo caso comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate;
  • erogare il trattamento in commento anche successivamente alla scadenza del 30 giugno ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • indicare nella certificazione unica, relativa al periodo d’imposta d’interesse, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Al fine di consentire il recupero da parte dei datori di lavoro delle somme erogate, gli stessi possono utilizzare l’istituto della compensazione. Il recupero in compensazione del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare è 1702.