Consumo

Bloccare le chiamate dei call center: cosa fare se non basta il “Registro delle Opposizioni”

Dopo l’iscrizione al registro delle opposizioni sembrava essersi conclusa l’era delle chiamate moleste di numeri sconosciuti che chiamano ad orari improponibili, con la voce dall’altra parte che millanta promozioni e offerte per conto di grandi aziende, ma attraverso soggetti ben diversi.

E invece no, l’incubo continua. Quello del telemarketing molesto, che pensavamo di aver sconfitto lo scorso 27 luglio con l’introduzione del Registro delle opposizioni, lo strumento lanciato dal governo proprio per porre fine a questo fenomeno.

Lo confermano i dati di agosto dell’Unione nazionale consumatori, oltre il 60% degli iscritti al Registro continua a ricevere chiamate indesiderate, anche in quantità notevolmente ridotta.

Ma perché continuano ad arrivare queste telefonate, anche se si è iscritti al Registro delle opposizioni?

Lo strumento impedisce esclusivamente l’utilizzo per chiamate promozionali delle numerazioni contenute negli elenchi telefonici, ma l’esclusione non riguarda i numeri, sia fissi che mobili, raccolte e utilizzate in seguito ad un consenso, a volte dato inavvertitamente, come in caso di un acquisti di prodotti o servizi che richiedono l’iscrizione per partecipare a concorsi o ricevere delle particolari offerte. In questi casi, quando il consumatore manifesta il consenso, il suo numero può essere utilizzato da terze parti per motivi pubblicitari.

Cosa dice Codacons

Come confermato dal Codacons, il Registro non lavora ancora a pieno regime in quanto molti operatori devono ancora accreditarsi, inoltre, esistono diversi metodi per aggirare l’ostacolo: dai call center ubicati all’estero, agli operatori non registrati, fino ad arrivare ai software che generano numeri non rintracciabili.

Telemarketing “molesto”, le telefonate continuano ad arrivare, cosa fare?

Ma cosa si può fare oltre all’iscrizione al Registro delle opposizioni? Esiste una procedura illustrata dal Garante per la protezione dei dati personali e che fa riferimento al Dpr 26/2022 (articoli dal 15 al 22 del “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5).

Il modello per l’operatore e la denuncia al Garante

Attraverso un modello disponibile sul sito del Garante, i consumatori possono manifestare la volontà di non ricevere più telefonate da un dato numero. Il modulo va compilato e inviato all’operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.

In questo modo, il numero del consumatore dovrebbe essere rimosso dalla lista dei contatti del destinatario dell’istanza, che non potrà più contattare quella persona in futuro, almeno non con il medesimo operatore e con la stessa utenza telefonica.

Se questo non avviene, oppure non arriva alcun riscontro dall’operatore in questione, è possibile presentare un reclamo o una segnalazione al Garante, indicando le telefonate ricevute e altre eventuali documentazioni.

I modelli con le segnalazioni vanno inviati al Garante via mail (protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it), via fax al numero 06.69677.3785, o via posta all’indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma. Se il problema persiste, il consumatore può anche sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria.