Casa familiare, coniugi, separazione e divorzio - QdS

Casa familiare, coniugi, separazione e divorzio

Sebastiano Attardi

Casa familiare, coniugi, separazione e divorzio

martedì 13 Ottobre 2020

La casa familiare viene abitata dai coniugi dopo la separazione o il divorzio degli stessi

La casa familiare che viene abitata dai coniugi – dopo la separazione o il divorzio degli stessi – è giuridicamente protetta contro i terzi che dovessero avanzare delle pretese sia come acquirenti che come creditori.

La questione è tutelata dall’art. 337 del codice civile che – a seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 154/2013 – l’ha inserita nel più ampio contesto che riguarda i casi di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio e per i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. La norma di cui sopra dispone che il godimento della casa coniugale è attribuito ad uno dei due coniugi, maggiormente alla moglie, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’assegnazione della casa è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 dello stesso codice.

L’abitazione di preferenza viene assegnata al coniuge al quale vengono affidati i figli minori o con il quale convivono quelli oltre la maggiore età. Essa, in quanto viene trascritta nel registro della Conservatoria immobiliare, è opponibile al terzo acquirente dell’abitazione ai sensi dell’art.1549 c.c. Ovviamente, per poterla opporre, occorre che il provvedimento sia stato trascritto anteriormente alla richiesta di vendita o all’inizio di una procedura esecutiva. Il diritto di abitazione in base al provvedimento di assegnazione non si estingue per effetto della morte dell’altro coniuge (non assegnatario), che in vita aveva alienato l’immobile di sua proprietà o in comunione con la moglie. Il diritto di abitazione si estingue quando vengono meno le circostanze che non consentono più la permanenza del coniuge beneficiario nell’appartamento, il che legittima la revoca giudiziale del provvedimento di assegnazione.

Esso infatti non è più opponibile al terzo acquirente dell’immobile quando i figli del coniuge beneficiario siano divenuti maggiorenni o autosufficienti oppure qualora questi ultimi versino in colpa per il mancato raggiungimento dell’autosufficienza. Inutile dire infine che la trascrizione del provvedimento di assegnazione comporti una notevole diminuzione del valore di mercato dell’immobile.

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