Cassazione, i detenuti al 41bis non possono scambiarsi cibo. Respinto il ricorso di Riina jr - QdS

Cassazione, i detenuti al 41bis non possono scambiarsi cibo. Respinto il ricorso di Riina jr

redazione

Cassazione, i detenuti al 41bis non possono scambiarsi cibo. Respinto il ricorso di Riina jr

mercoledì 21 Agosto 2019

E’ vietato ai detenuti al 41 bis che condividono lo stesso gruppo di socialità scambiarsi generi alimentari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del direttore generale dei Detenuti e del Dipartimento del Dap Roberto Piscitello contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva dato parere favorevole al reclamo del figlio del boss Totò Riina, Giovanni, in cella al carcere duro per scontare l’ergastolo.

Tutto è iniziato quando il carcere di Spoleto ha vietato lo scambio di cibo tra i carcerati al 41 bis dello stesso gruppo di socialità.

Il rampollo del capomafia, Giovanni Riina, ha fatto ricorso e il magistrato di sorveglianza di Spoleto gli ha dato torto. La palla è passata al Tribunale di Sorveglianza di Perugia che, invece, ribaltando la decisione del giudice, ha ritenuto che la norma dell’ordinamento penitenziario fonte del divieto di scambio di oggetti tra detenuti non possa essere interpretata, pena l’incostituzionalità, nel senso proposto dal carcere.

Per il tribunale “lo scambio di oggetti di modico valore, i soli consentiti dall’ordinamento, e specificamente quello di generi alimentari, non arrecano un danno al soddisfacimento delle esigenze sottese al regime di 41 bis”.

Il tribunale ha a quel punto annullato l’ordinanza impugnata ordinando all’amministrazione penitenziaria di emettere un ordine di servizio che recepisse le indicazioni date. La decisione dei giudici di Perugia ha sottolineato che “lo scambio di oggetti non è essenziale alla socializzazione e pertanto il divieto, frutto di un bilanciamento con il contrapposto interesse ad arginare i flussi informativi tra i detenuti in regime speciale, non è irragionevole”.

Tesi condivisa dai Supremi Giudici secondo i quali “in tema di regime detentivo differenziato, la prescrizione prevista dall’art. 41-bis, che impone all’Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l’assoluta impossibilità per i detenuti di scambiare oggetti tra loro, riguarda tutti i detenuti a prescindere se appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità”.

Il divieto di scambio di oggetti dunque ha portata generale e, pertanto, non è ammessa una diversa interpretazione che ne restringa l’ambito applicativo.

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