Condomino molesto, cosa dice la Cassazione - QdS

Condomino molesto, cosa dice la Cassazione

Antonino Lo Re

Condomino molesto, cosa dice la Cassazione

mercoledì 03 Luglio 2019

Sentenza 23800/19: non condannabile per il furto di elettricità se manca la querela. Linea decisamente più dura degli Ermellini in caso di reati di violenza privata e stalking

ROMA – Una sentenza singolare e destinata a far discutere, se si pensa che un condomino abusivamente collegato all’impianto elettrico condominiale per rubare energia, è riuscito a farla franca.

È quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 23800/2019, spiegando che ha annullato la condanna per mancanza di querela.

La pronuncia della Suprema Corte prende spunto dal ricorso effettuato da un condomino condannato dalla Corte d’Appello di Ancona per aver rubato l’energia elettrica dalla struttura condominiale dove egli viveva, e di illecita coltivazione di circa 40 piantine di marijuana. Accogliendo l’istanza presentata dal ricorrente, gli Ermellini hanno evidenziato che all’interno del fascicolo processuale, mancava la querela che l’amministratore doveva presentare e dunque ha dichiarato improcedibile il delitto di furto.

Secondo la Cassazione “il condominio negli edifici – si legge nella sentenza – non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quelli dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere la querela; ne consegue che la presentazione di quest’ultima in relazione di un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all’amministratore dell’assemblea dei condomini”.

Ma sporgere la querela può non essere sufficiente ai fini di condanna del condomino, poiché secondo i giudici della Suprema Corte “quand’anche l’amministratore avesse effettivamente sporto querela (e non una semplice denuncia), in assenza della necessaria autorizzazione del condominio, la stessa non varrebbe pertanto ad integrare la condizione di procedibilità occorrente in relazione al reato di furto semplice”.

Adottando una linea completamente opposta a quella precedentemente delineata, gli Ermellini hanno condannato un condomino, che avendo in in odio gli altri condomini, pronunciava frasi gravemente minacciose nei loro confronti, danneggiava il portone d’ingresso dell’edificio e impediva al suo vicino di uscire dallo stabile.

Con la sentenza 23888/2019, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo autore di questi comportamenti, ritenendo procedibile di ufficio il reato di danneggiamento del portone, (esposto alla pubblica), per cui, in questo caso, non era necessaria la querela da parte dell’amministratore.

È stato appurato che le minacce erano affiancate da gesti di violenza che si erano susseguiti nel tempo, generando terrore nei confronti degli altri condomini, i quali temevano che questi comportamenti si potessero trasformare in vere e proprie aggressioni.

Mano pesante della Cassazione anche per i reati di stalking, poiché con la sentenza 21750/2019 ha respinto il ricorso di due soggetti contro la condanna per il reato di cui agli articoli 612 bis e 659 del codice penale. La Suprema Corte ha sancito quanto affermato dal giudice di appello, il quale aveva collegato quanto riscontrato dalla Polizia all’interno del condominio con le testimonianze che confermavano le denunce della persona vittima di questo reato.

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