Contraddittorio preventivo, dall’1 luglio diventa “quasi” obbligatorio per tutti - QdS

Contraddittorio preventivo, dall’1 luglio diventa “quasi” obbligatorio per tutti

Salvatore Forastieri

Contraddittorio preventivo, dall’1 luglio diventa “quasi” obbligatorio per tutti

martedì 30 Giugno 2020

L’intento è rendere più efficace l’accertamento e più equo il rapporto Fisco-contribuente. La partecipazione del cittadino alla fase dell’istruttoria per evitare il contenzioso

ROMA – Dal 1° luglio 2020 il contraddittorio preventivo diventa “quasi” obbligatorio per tutti.
Dopo tante vicissitudini, dopo sentenze della Cassazione che ne hanno demolito gli effetti e dopo tante iniziative, anche positive, dell’Agenzia delle Entrate, il contraddittorio endoprocedimentale diventa un istituto “a regime”.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17 del 22 giugno scorso, con l’approssimarsi dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ha emanato una circolare con la quale spiega dettagliatamente le novità.

Impossibile non ricordare, comunque, che, nonostante l’Agenzia delle Entrate, compresa la Direzione Regionale della Sicilia, avesse assunto importanti iniziative per rendere il contraddittorio preventivo un sistema molto utile per aumentare l’efficacia dell’accertamento, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24823 depositata il 9 dicembre 2015, ne hanno limitato il campo di applicazione, ritenendolo applicabile esclusivamente nei casi in cui esiste una espressa previsione legislativa, nonché in materia di tributi “armonizzati”, ed a condizione che il contribuente riesca a dimostrare che la mancanza dell’invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio ha determinato, concretamente, la mancata dimostrazione delle sue ragioni e, quindi, la non corrispondenza dell’accertamento alla sua reale situazione fiscale.

E pensare che era stata l’Agenzia delle Entrate a manifestare il suo orientamento secondo il quale il contraddittorio, e quindi la partecipazione del contribuente nella fase dell’istruttoria, rappresenta un elemento estremamente importante per pervenire ad accertamenti maggiormente condivisi e, pertanto, meno esposti al contenzioso.

Non si può non ricordare, poi, che la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia, con una sua direttiva interna del 2018, ha invitato gli uffici dipendenti non solo a valorizzare le dichiarazioni e le osservazioni rese dal contribuente ai sensi del sesto comma dell’articolo 12 della Legge 212/2000, ma anche ad utilizzare il contraddittorio pure nei casi in cui la legge non considera tale adempimento obbligatorio (non esclusi i casi di “controllo a tavolino”).

Tale modus operandi, secondo il Direttore regionale, rappresenta una metodologia di condivisione dell’azione di accertamento in grado non solo di accrescere l’autorevolezza del controllo, ma di incrementare anche il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti.
L’anno scorso, però, è stata emanata la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del Decreto Crescita (D.l. 34/2019), la quale ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2020, a regime, l’obbligo di avviare il contraddittorio preventivo con il contribuente.

Sembrava che con questa norma il contraddittorio potesse diventare, finalmente, un istituto veramente generalizzato.
Purtroppo, però, non è proprio così. Il contraddittorio può non essere instaurato quando esistono ipotesi di urgenza e di pericolo per la riscossione, nonché nei casi in cui l’Ufficio, dopo un accesso o una ispezione, notifichi un processo verbale di constatazione. Ed ancora, il contraddittorio non va instaurato quando si tratta di controlli “parziali”, ossia quelli di cui agli articoli 41 bis del Dpr 600/73 e 54, terzo e quarto comma, del Dpr 633/72. Peccato che queste ipotesi rappresentano forse la maggioranza degli avvisi di rettifica o di accertamento notificati ai contribuenti.
Non si dimentichi nemmeno che ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 5 del D.lgs. n. 218/1997, se fra la data di notifica dell’invito a comparire e il termine di decadenza del potere di accertamento decorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza del potere di accertamento degli uffici, è prorogato a 120 giorni estendendo, di fatto, i termini di decadenza. Una norma che certamente non favorisce il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente.

Comunque, non ci resta che sperare che, anche in ossequio alle disposizioni comunitarie che più volte hanno affermato la necessità per ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di qualunque decisione che possa incidere in maniera negativa sui suoi interessi, il contraddittorio diventi una prassi veramente generalizzata, a beneficio del contenzioso e della famosa “tax compliance”.

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