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Corte dei Conti, assolto in appello medico del Civico di Palermo

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Corte dei Conti, assolto in appello medico del Civico di Palermo

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mercoledì 16 Giugno 2021

L'attività svolta dal dirigente medico rientrava tra quelle consentite dalla legge.

“Non sussistesse alcun concreto conflitto di interessi tra l’ambito di operatività della società Calampiso spa e le finalità istituzionali perseguite dall’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, come anche accertato nella sentenza impugnata”.

Con questa motivazione i giudici d’appello della Corte dei conti hanno ribaltato la decisione nei confronti di Giuseppe Re, dirigente medico dell’ospedale Civico di Palermo, che in primo grado era stato condannato a pagare 25 mila euro per un incarico aggiuntivo nella società che gestisce una struttura turistica a San Vito Lo Capo.

Contrariamente ai giudici di primo grado, il collegio presieduto da Giuseppe Aloisio ha ribadito che non c’era alcun conflitto di interessi e dunque nessun danno erariale. Giuseppe Re, difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Domenico Damiani, tra il 2011 e il 2014 è stato, oltre che medico in ospedale, prima consigliere di amministrazione e poi presidente del Consiglio della Calampiso spa, società che gestisce il villaggio turistico.

Tra compensi incassati, altri a cui aveva rinunciato e rimborsi spese compensati la procura regionale della Corte di Conti gli contestava un danno da 50 mila euro.

Per i giudici di primo grado il danno erariale c’era e Re doveva pagare 25 mila euro. Per gli avvocati Immordino e Damiani non vi era stato nessun danno erariale e nella sentenza della causa civile emergeva che l’impegno assunto era stato minimo, avendo partecipato solo a 8 sedute del consiglio di amministrazione dal gennaio al 24 luglio del 2014, tutte a Palermo” e 11 negli anni 2011 e 2012 e 17 nell’anno 2013. Tra l’altro come stabilito nella stessa sentenza l’incarico era svolto a titolo gratuito salvo un rimborso spese.

L’attività svolta dal dirigente medico rientrava tra quelle consentite dalla legge. La norma in questione, infatti, stabiliva l’incompatibilità del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale solo per quelle attività che potessero configurare un conflitto di interessi con; poneva, quindi, la regola dell’incompatibilità relativa. Avendo rinunciato a qualsiasi compenso escludeva l’autorizzazione preventiva per gli incarichi gratuiti. Argomenti accolti dai giudici che hanno assolto Re.

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