ROMA – Le criptovalute sono valute virtuali o digitali (mai in forma fisica) distribuite su una rete, chiamata blockchain.
Le transazioni vengono rese sicure attraverso l’utilizzo della crittografia, ossia mediante una tecnica di cifratura in grado di garantire che solamente coloro che inviano e ricevono un cryptoasset possano accedervi.
D’altronde, il termine “cripto” sta proprio ad indicare la circostanza che sono valute nascoste, o meglio visibili solo attraverso un determinato codice informatico.
Le criptovalute non vengono emesse da un’autorità centrale, come invece accade con le altre monete ma sono fondate su un sistema decentralizzato che registra le transazioni ed emette nuove unità. In pratica le cripotovalute hanno la forma di moneta digitale, utilizzabile come mezzo di scambio o come investimento.
Attualmente ne esistono diverse forme, ma la più nota è il Bitcoin, un sistema di pagamento valutario internazionale ideato nel 2008.
Essendo una valuta virtuale, il suo valore è determinato unicamente dalla domanda e dall’offerta. Il valore del bitcoin è piuttosto volatile oscillando dai 64.000 dollari ai 27.000 e diventando, proprio per questo motivo, oltre che in un mezzo di pagamento, una forma di investimento.
Si tratta di una rete basata sul sistema “peer-to-peer”, costituito quindi da blocchi collegati tra loro, attraverso i quali vengono ordinate le transazioni. In questo modo è possibile gestire e aggiornare le transazioni tra la comunità degli utenti, condividendole in modo sicuro e trasparente.
La blockchain consente di evitare la creazione di una autorità di controllo, riducendo di conseguenza i rischi, i tempi di elaborazione e risparmiando sui costi di commissione. In pratica, bypassando istituzioni finanziarie centrali e banche.
Sono persone o gruppi responsabili della gestione delle transazioni, di cui garantiscono la sicurezza validando i blocchi di dati.
L’aspetto fiscale delle cripto-valute sorge essenzialmente non solo per la “detenzione”, ma anche al loro trasferimento.
Tali fenomeni fanno capo al Dflt (“distributed ledger technologies”), e sono stati disciplinati dal Legislatore con l’introduzione di una nuova categoria di redditi.
Più in particolare, con la Legge finanziaria per 2023, è stata fatta maggiore chiarezza sull’argomento introducendo il comma 3 sexies all’articolo 67 del Tuir 917/86, disposizione secondo la quale rientrano nella categoria di redditi diversi, “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”.
Quindi, secondo le norme attualmente in vigore, le cripto-attività sono soggette oltre all’imposta di bollo (0,2% sul valore delle criptovalute in possesso al 31 dicembre di ogni anno), anche sulle imposte sui “redditi diversi” (Quadro RW) con l’aliquota del 26%, calcolato sulla plusvalenze, ossia sul maggior valore del momento della vendita (o dell’utilizzo) rispetto al momento dell’acquisto.
Vale la pena ricordare, con l’occasione, che entro il prossimo 30 novembre è possibile accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge n. 197/2022.
Il comma 138 e seguenti dell’articolo 1 della predetta legge stabilisce, infatti, che “I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 141.
Il successivo comma 139 stabilisce poi che “I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate”.
Ed ancora, il comma 140 prevede che “I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un’ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”.
Con Provvedimento 290480/2023 del 7 agosto 2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sottolineando, tra l’altro, che sono regolarizzabili le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa.
Sempre l’Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 30 del 27 ottobre 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al settore delle cripto-attività, un settore forse non molto conosciuto a non addetti ai lavori, ma che trova una diffusione sempre più capillare grazie alle potenzialità offerte dalla digitalizzazione.