Fisco

Il Decreto bollette è legge, ecco le novità fiscali

ROMA – È stato approvato definitivamente, con la relativa conversione in legge, il D.L. 29 settembre 2023 n. 131, il così detto, “Decreto bollette” (misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere d’acquisto ed a tutela del risparmio).

Il ravvedimento operoso

La legge di conversione, la n. 169 del 27 novembre 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023 n. 278. Tra le diverse disposizioni contenute nel decreto, dopo la sua conversione, oltre a quelle riguardanti misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, si ricorda anche quella di cui all’articolo 4, secondo il quale i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, possono avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, D. Lgs. n. 472/1997), anche se, e questa è la particolarità della norma, le predette violazioni erano state constatate, comunque non oltre la data del 31 ottobre 2023.

È pure necessario che le violazioni anzidette non abbiano formato oggetto di contestazione entro la data del perfezionamento con ravvedimento operoso. Tale perfezionamento deve avvenire, al massimo, entro il prossimo 15 dicembre 2023. A prescindere dal vantaggio di potersi avvalere del ravvedimento per violazioni già constatate, secondo il citato articolo 4 le violazioni regolarizzate ai sensi delle nuove disposizioni non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria, prevista dall’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997, nel senso che non concorrono ai fini dell’applicazione delle disposizioni sanzionatoria secondo la quale, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.

Giova ricordare, ai fini della regolarizzazione in parola, le norme che disciplinano il ravvedimento operoso, applicabili anche per le violazioni oggetto del recete provvedimento, ossia quelle contenute nell’articolo 13 del D.Leg/vo 472/97.

Come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso

In base a queste disposizioni è possibile regolarizzare la violazione commessa con il pagamento del tributo, degli interessi legali e con la sanzione prevista, seppure nella misura minima edittale ridotta: ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso; a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.

È ulteriormente previsto a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione; a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.