Demansionato per ritorsione: è abuso d’ufficio - QdS

Demansionato per ritorsione: è abuso d’ufficio

Andrea Carlino

Demansionato per ritorsione: è abuso d’ufficio

sabato 01 Giugno 2019

Cassazione, sentenza n. 22871/19: tutela della pubblica amministrazione, violata la Costituzione (artt. 54 e 97). Funzionario pubblico aveva agevolato l’accertamento della responsabilità erariale del primo cittadino

ROMA – Quando sentiamo parlare di abuso d’ufficio si tratta di un delitto commesso da dirigenti della Pubblica amministrazione. Non a caso, è una fattispecie inserita tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, insieme alla concussione e al peculato. Commette abuso d’ufficio ogni persona che compie degli atti o delle omissioni, in ragione del proprio incarico, con il solo scopo di ottenere dei vantaggi patrimoniali o arrecare un danno.

L’articolo 323 del Codice Penale punisce, con la reclusione fino a 4 anni, chi si macchia di questa condotta delittuosa. L’ultimo caso su cui è intervenuta la Giustizia, con sentenza passata in giudicato, è quello che vede protagonista un funzionario zelante licenziato dal sindaco che successivamente viene condannato dalla Corte di Cassazione per abuso d’ufficio.

La “colpa” del funzionario era di aver agevolato l’accertamento della responsabilità erariale del primo cittadino e della giunta in merito ad alcune nomine, e nell’aver dato seguito, malgrado sconsigliato in maniera “pressante”, ad iniziative per presunti illeciti della polizia locale. Un comportamento virtuoso che gli era costato il rinnovo della nomina a responsabile dell’area vigilanza e le indennità.

Nel 2018 la Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto colpevole il sindaco. Il primo cittadino, però, non ci stava e faceva ricorso fino in Cassazione. Secondo il sindaco non si poteva prefigurare l’abuso d’ufficio né alcuna finalità discriminatoria e ritorsiva. In realtà non sono dello stesso avviso i giudici di ultima istanza: per la Cassazione il sindaco, con le sue azioni ritorsive e discriminatorie, aveva prima di tutto violato la Costituzione. E, in particolare l’articolo 97 a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della Pa, e l’articolo 54, secondo il quale i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore. Non solo: la Cassazione dà ragione ai giudici di merito e condivide la loro impostazione che- pur avendo analizzato le norme sul conferimento degli incarichi e sull’impiego pubblico, non le hanno messe al centro della loro decisione. Sul demansionamento, per la Cassazione, ci sono pochi dubbi: il sindaco ha agito così perché il funzionario non ha assecondato i favori del sindaco. Il reato, dunque, e la conseguente valutabilità dei danni, ci sono, infatti, al di là del diritto al rinnovo dell’incarico e all’indennità. Specificatamente la Cassazione asserisce che l’abuso d’ufficio “fa riferimento a una condotta che non è genericamente connotata da abuso, ma deve essere caratterizzata da violazione di norme di legge o di regolamento ovvero dall’omessa astensione”.

Il legislatore ha voluto dunque delimitare con più precisione la sfera dell’illecito “un modo che non consentisse indebite interferenze nell’azione amministrativa e implicasse la chiara definizione dei canoni di riferimento”. Dunque risulta chiaro il rilievo dato all’inosservanza del principio di imparzialità che mette “fuori legge” ingiustificate preferenze, favoritismi e vessazioni intenzionali e discriminatorie. Per la Cassazione è corretto il ragionamento dei giudici di merito, che hanno ravvisato l’illiceità della condotta del sindaco ricorrente proprio in ragione del suo contenuto discriminatorio e ritorsivo.

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