Divorzio, niente assegno se convivi - QdS

Divorzio, niente assegno se convivi

Serena Giovanna Grasso

Divorzio, niente assegno se convivi

mercoledì 22 Maggio 2019

Ordinanza 5974 della Cassazione, diritto al mantenimento cancellato a prescrindere da reddito. Revoca del beneficio economico irreversibile, nessuna rivisitazione se la nuova unione cessa

PALERMO – La convivenza di fatto, instaurata dall’ex coniuge, fa cessare definitivamente il diritto a percepire l’assegno divorzile. Così si è espressa la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 5974 pubblicata lo scorso 28 febbraio.

Al centro della vicenda il ricorso presentato in Cassazione da parte dell’ex marito, dopo aver visto respinta la richiesta di cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile di 250 euro mensili all’ex coniuge, sia dal tribunale di Gorizia che dalla Corte d’Appello di Trieste.

La Corte d’Appello aveva ritenuto che il reclamante non avesse comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio: infatti, secondo la Corte territoriale, non assumeva rilevanza a circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con un’altra persona. Per ribaltare la decisione, sarebbe servita la prova, a carico del ricorrente, che la convivenza in questione avesse influito in meglio sulle condizioni economiche dell’ex moglie.
La Corte di Cassazione ribalta quanto deciso nei due precedenti gradi di giudizio e afferma: “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.

La formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, costituzionalmente tutelata ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo. Si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto ed esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge. In questo modo, quest’ultimo giungerà all’esonero definitivo da ogni obbligo.

Inoltre, come sottolinea anche l’ordinanza 18111/2017 della Corte di Cassazione, non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario: infatti, la revoca del beneficio economico rimane permanente e non viene rivisitata quando la convivenza si interrompe.

Nel caso oggetto della sentenza, l’ex moglie aveva riconosciuto di avere instaurato una stabile convivenza con un’altra persona. A tal proposito, la Corte d’Appello di Trieste aveva disposto informative tramite polizia tributaria sulle condizioni patrimoniali del nuovo nucleo familiare. In realtà l’instaurazione della nuova convivenza bastava a far venir meno il diritto all’assegno stesso: risulta così superfluo l’accertamento sull’ammontare del nuovo status economico conseguito, rilevato dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata viene cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Trieste. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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