Imu, guida alle esenzioni e detrazioni - QdS

Imu, guida alle esenzioni e detrazioni

Serena Giovanna Grasso

Imu, guida alle esenzioni e detrazioni

venerdì 28 Febbraio 2020

Aduc: nessun pagamento è dovuto per prima casa adibita a abitazione principale e per le pertinenze. Abbattimento del 50% per gli edifici non utilizzati a causa di inagilità o inabitabilità

PALERMO – Sono tanti gli italiani che ogni anno sono chiamati al pagamento dell’Imu (Imposta municipale unica), la tassa applicata sulla componente immobiliare del patrimonio. A tal proposito, risulta molto utile la lettura della guida Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), al fine di esplorare i meandri nascosti e scorgere esenzioni e riduzioni di cui probabilmente non si è nemmeno a conoscenza.

Infatti, se tutti sanno che si ha diritto all’esenzione per la prima casa (ovvero, quell’immobile in cui il possessore e i componenti del proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente), ad eccezione delle abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi storici o pregiati, pochi sanno che questo beneficio è esteso anche ad altri casi. Infatti, beneficiano dell’esenzione anche gli edifici utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Nessun pagamento è dovuto neppure nei casi in cui l’immobile abbia destinazione ad uso culturale o di culto.

Inoltre, in riferimento all’esenzione per la prima casa, se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all’interno dello stesso territorio comunale, l’esenzione si applica ad un solo immobile. Quando, invece, l’abitazione principale è composta da due unità catastalmente distinte, si può continuare a fruire dell’esenzione solo con la fusione catastale dei due appartamenti (in caso contrario, il contribuente dovrà scegliere l’unità da ritenere esente). È da considerare abitazione principale, e quindi esente da Imu, anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo allo stesso.

Nel caso di prima casa, l’esenzione si estende anche alle pertinenze, ovvero, cantine e magazzini (categoria C2), autorimesse e garages (categoria C6), tettoie e posti auto (categoria C7). Ad ogni modo, vi può essere solo una pertinenza per categoria, anche se iscritte al catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Hanno, invece, diritto ad una riduzione del 50% i fabbricati di interesse storico o artistico e gli edifici dichiarati inagibili o inabitabili e quindi non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni (la condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario).

La detrazione del 50% spetta anche per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti entro il primo grado di parentela, che le utilizzano come abitazioni principali. In questo caso, è necessario che vi sia un contratto di comodato registrato e che il comodante risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Per fruire di questo beneficio, il comodatario deve presentare un’apposita dichiarazione al Comune. Sono incluse nell’agevolazione anche le eventuali pertinenze dell’immobile dato in comodato, a prescindere del fatto che il comodante ne possegga altre. Inoltre, a partire dal 2019, in caso di morte del comodatario, questo tipo di riduzione si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

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