Incarichi professionali a politici, si può - QdS

Incarichi professionali a politici, si può

Andrea Carlino

Incarichi professionali a politici, si può

mercoledì 19 Giugno 2019

Corte dei conti, con delibera n. 111/19, interviene su ricorso presentato dal Comune di Bagheria. No a remunerazione per quelli conferiti da Comune presso il quale il soggetto è titolare di carica

PALERMO – Delibera della Corte dei Conti di Sicilia (la n.111/2019) in merito al conferimento di incarichi professionali ai titolari di cariche elettive dopo ricorso presentato dal Comune di Bagheria (in provincia di Palermo).

L’ente chiedeva di conoscere se può conferire incarichi retribuiti per prestazioni professionali a titolari di cariche elettive presso qualunque altro Ente locale diverso dal conferente o esclusivamente a quelli chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive in Enti che agiscono quanto meno in area provinciale o metropolitana diversa da quella dell’Ente affidante.

Per la Corte dei Conti questo è possibile: infatti, se da una parte i titolari di cariche elettive sono ben individuabili (sindaci o consiglieri comunali ad esempio), dall’altra parte si deve trattare esclusivamente del conferimento di incarichi per prestazioni professionali (a esclusione di quelle dei revisori dei conti previste per legge), permanendo il divieto di remunerazione per tutti gli altri incarichi, salvo il rimborso delle spese documentate.
L’articolo 5, comma 5, del Decreto legge 78/2010 aveva vietato ai titolari di cariche elettive di ricevere remunerazioni da parte della pubblica amministrazione.

La regola era stata pensata per tagliare i costi indiretti della politica, alimentati dal mercato delle consulenze nelle assemblee più ricche (Parlamento e consigli regionali in particolare), ma ha avuto un effetto collaterale su migliaia di professionisti impegnati a livello comunale, che si sono visti tagliare la possibilità di lavorare per tutte le pubbliche amministrazioni italiane dopo aver conquistato un seggio anche in un piccolo Comune, dove le indennità sono mini o inesistenti e quella svolta con la Pa è una vera e propria attività professionale.

Successivamente, l’articolo 22, comma 4 del Decreto legge 50/2017, aveva individuato alcune deroghe specifiche per gli enti locali e per la Corte dei Conti è chiaro che un comune o un qualsiasi ente locale può conferire incarichi retribuiti per prestazioni professionali a titolari di cariche elettive in Regione diversa da quella in cui ricade nonché a qualunque soggetto chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive in qualunque altro ente locale diverso da quello conferente.

Resta insuperabile il divieto di remunerazione per gli incarichi conferiti dallo stesso Comune presso il quale il soggetto è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

Nella sentenza, entrando nello specifico, i giudici contabili siciliani hanno puntualizzato che la remunerazione degli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive, in deroga al divieto imposto, operi esclusivamente al ricorrere di precisi presupposti sia di natura soggettiva che oggettiva.
Da un punto di vista soggettivo la deroga vale solo per i titolari di cariche elettive regionali (cioè presidenti e componenti dei Consigli regionali) e di enti locali (quali sindaci, presidenti di provincia e consiglieri comunali e provinciali).

Non vale per i titolari di cariche elettive nazionali e sovranazionali (parlamentari e deputati del Parlamento europeo): per entrambe le categorie permane il divieto di remunerazione.

Le prestazioni professionali sono solo quelle corrispondenti al modello contrattuale della prestazione d’opera rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore senza vincolo. Per i restanti incarichi, invece, continua a restare vigente il divieto di remunerazione.

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