L'angolo della Corte

La Corte costituzionale e le norme penali

Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa

Il giudice non può applicare una norma penale ad una situazione diversa da quella da essa disciplinata solo perché presenta delle “analogie” con quest’ultima. È quanto si ricava dalla sentenza n. 98 del 2021 (consultabile su www.cortecostituzionale.it).

Nel corso di un processo a carico di un soggetto imputato del reato di “Atti persecutori” (comunemente definito stalking e previsto all’art. 612 bis c. p.) nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione affettiva durata pochi mesi, l’imputato era stato invitato dal giudice del dibattimento, ai sensi dell’art. 521 c.p.p. “ad instaurare il contraddittorio” sulla “riqualificazione giuridica del fatto”: il giudice aveva infatti ritenuto che i fatti contestati, minacce, molestie giunte fino alle lesioni personali, che avevano indotto la donna a non uscire più di casa e a cambiare numero di telefono, andassero qualificati non come stalking bensì come “maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.), reato punito con pene più severe. L’imputato aveva quindi chiesto di essere ”rimesso nei termini” per poter chiedere il giudizio abbreviato per questa nuova ipotesi di reato, confidando in uno sconto di pena, in caso di condanna. Ma l’art. 521 del c.p.p. non contempla la possibilità della richiesta di cambiamento di rito in questa fase del dibattimento: da qui il rinvio alla Corte dell’articolo ritenuto dal giudice in contrasto con il diritto di difesa, garantito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile e quindi non l’ha decisa nel merito. Il giudice aveva ritenuto che la presenza della donna a casa dell’imputato, anche se soltanto nei fine settimana nel corso dei quali essa si prestava a preparare i pasti per l’imputato e per le di lui madre e sorella, valesse a qualificarla quale “persona della famiglia” o potesse comunque integrare quella “convivenza” della vittima con il suo persecutore, elementi richiesti dall’art. 572 c.p. perché possa configurarsi il reato di “maltrattamenti in famiglia” piuttosto che quello di “atti persecutori” commessi da “persona che è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa” (art. 612 bis, secondo comma, c.p.).

La Corte ha ritenuto che il giudice non avesse sufficientemente motivato in ordine alla qualificazione della vittima quale “persona della famiglia” o della relazione imputato-vittima quale “convivenza”. Osserva che un’interpretazione estensiva dell’articolo 572 c.p., fondata su elementi non sufficientemente approfonditi, si scontra con due pilastri dello stato di dritto, entrambi scaturenti dall’art. 25, secondo comma, Cost: da un lato il principio della divisione dei poteri e la riserva assoluta di legge in materia penale per cui il giudice deve applicare la legge penale quale gli viene consegnata dal legislatore che peraltro deve produrre testi chiari e intelligibili; il giudice potrà, se necessario, chiarirne il significato qualora permangano eventuali zone d’ombra, ma non può estenderne la portata incriminatrice a situazioni che egli reputi “analoghe” a quelle contemplate dalla norma, andando così oltre lo stretto significato letterale della legge, in danno all’imputato. Dall’altro, il principio di legalità (nulla poena sine lege) che vuole che le diverse fattispecie di reato siano immediatamente conoscibili dai consociati sulla base della sola formulazione letterale del testo che le prevede, secondo il senso comune da attribuire alle parole che lo compongono. Soltanto così essi potranno regolare i propri comportamenti prefigurando le conseguenze cui andranno incontro in caso di inosservanza della legge penale.