L’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 regolamenta la cosiddetta banca ore individuale, la quale permette al lavoratore dipendente che presta del lavoro supplementare di richiede, in luogo dell’ordinaria retribuzione oraria maggiorata, un periodo compensativo, regolarmente retribuito, di riposo di pari durata oraria della prestazione di lavoro supplementare svolto o, in alternativa, il 50% di tale lavoro supplementare come riposo compensativo ed il restante 50% compensato con una retribuzione oraria maggiorate.
Ricordiamo che per lavoro supplementare si intende il lavoro svolto dal lavoratore dipendente oltre il normale orario previsto dalla contrattazione applicata al singolo rapporto di lavoro, normalmente di 40 ore settimanali o in orario o giorno normalmente non lavorativo. Il lavoro supplementare può essere svolto oltre l’orario giornaliero (c. lavoro straordinario) o in orario notturno (c. d. lavoro notturno) eppure lavoro svolto in giorno festivo (c. d. lavoro festivo). La prestazione lavorativa svolta in uno dei suddetti momenti è retribuito con delle maggiorazioni della paga oraria a seconda del momento nel quale viene svolto (se prolungando l’attività diurna, se si svolge in ore notturne oppure in giorno festivo), le singole maggiorazioni sono stabilite dalla contrattazione nazionale, locale o aziendale-
Le ore di lavoro supplementare effettuate nelle ore e giorni suddetti che il singolo lavoratore dipendente intende fruire come riposi compensativi vengono registrati in unconto individuale intestato al singolo lavoratore.
Le ore della banca ore sono comunicate all’INPS con le denuncie mensili unitamente alle retribuzioni del mese come segue:
Salvatore Freni