Licenziamento senza contestazione, il dipendente va reintegrato - QdS

Licenziamento senza contestazione, il dipendente va reintegrato

Antonino Lo Re

Licenziamento senza contestazione, il dipendente va reintegrato

sabato 23 Maggio 2020

Sentenza 4876/2020 della Corte di Cassazione. Il lavoratore ha il diritto di difendersi motivando le ragioni dell’allontanamento

ROMA – Se un dipendente viene licenziato a causa di un provvedimento disciplinare, ma le condotte lesive poste alla base dall’azienda non sono state precedentemente contestate secondo la procedura prevista dall’articolo 7 della legge 300/1970, il provvedimento è da considerarsi radicalmente viziato per insussistenza giuridica dei fatti. Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione con la sentenza 4879/2020 che ha confermato il licenziamento nullo se il dipendente non ha potuto difendersi.

Il giudizio della Suprema Corte riguarda il caso di un lavoratore al quale era stata elevata una contestazione disciplinare per aver proferito, dopo che gli erano state negate le ferie per il mese di agosto, la frase: “Io non ho nulla da perdere. Se mi faccio male io, non mi faccio male da solo”. Procedendo al licenziamento, nella lettera inviata dall’azienda al dipendente aveva giustificato il recesso facendo riferimento alle ipotesi del ricatto, minaccia e lesione dell’immagine aziendale.

In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso in opposizione presentato dal dipendente, giudizio poi confermato anche dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva disposto la reintegra del lavoratore evidenziando come nella lettera di contestazione non fossero contenuti i riferimenti a “ricatti, ulteriori affermazioni sconvenienti, ingiuriose e diffamanti perché avvenuta in presenza di testimoni”. Una volta escluso che le condotte lesive enunciate nella missiva di licenziamento (di ricatto, minaccia e lesione dell’immagine aziendale) fossero state contestate a norma dell’art. 7 I. 300/1970, la Corte riteneva il licenziamento viziato in radice, per insussistenza giuridica dei fatti e per violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.

Contestando questa decisione, l’azienda ha avviato il ricorso presso la Cassazione. La Suprema Corte non ha ribaltato il giudizio di tribunale e corte territoriale, affermando che se il provvedimento espulsivo è motivato da un’inadempienza del dipendente, l’azienda è tenuta alla contestazione disciplinare dell’addebito. Altrimenti, come stabilisce la legge sopracitata il licenziamento non è giustificato.

La Corte ha precisato come il licenziamento intimato senza contestazione dell’infrazione – elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare – sia ingiustificato e comporti l’applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” di cui all’art. 18, comma 4 della L. 300/70. In mancanza di tale contestazione, cioè quando il datore di lavoro è passato direttamente al licenziamento, la contestazione stessa è insussistente. Dunque il dipendente va reintegrato perché non si tratta di un mero vizio di forma.

Twitter: @AntoninoLoRe

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