Dalla parte dei cittadini

Mediazione a spese dello Stato

L’enorme numero di giudizi civili pendenti davanti ai giudici, ha costretto il Legislatore italiano, nel recente passato, ad istituire alcuni istituti giuridici attraverso i quali si può pervenire egualmente alla soluzione della controversia. Tra questi istituti riveste notevole importanza la mediazione – oltre che la negoziazione assistita – che consente alle parti la composizione amichevole della lite, davanti all’Organismo di mediazione (c.d. A.D.R.).

Per molti generi di controversie – soprattutto quelle riguardanti i diritti reali – addirittura non si possono adire le vie legali davanti al Tribunale se prima non viene esperita la mediazione obbligatoria, e ciò anche se la stessa ha avuto un esito negativo. Essendo obbligatoria è sorto pure il problema se i meno abbienti possano ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, come avviene per i giudizi ordinari davanti al Giudice.

La soluzione del problema è arrivata dalla Corte Costituzionale che, con la recente sentenza n.10 del 20 Gennaio scorso, ha stabilito la necessità dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato per le procedure sia della mediazione che della negoziazione assistita.

Detti principi, affermati dalla Corte Costituzionale rappresentano, pertanto, un punto fermo di cui, d’ora in poi, si dovrà tenere conto nella sua attuazione, avendo la Corte dichiarato incostituzionale l’art.74 comma 2 e segg. del D.P.R. n.115/2002, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche alla mediazione e alla negoziazione assistita.