Migranti, il Conte bis cancella i decreti "sicurezza" di Salvini - QdS

Migranti, il Conte bis cancella i decreti “sicurezza” di Salvini

redazione web

Migranti, il Conte bis cancella i decreti “sicurezza” di Salvini

martedì 06 Ottobre 2020

Dal Cdm nuove disposizioni che annullano quelle del capo della Lega Nord. Divieto di espulsione se c'è rischio tortura e un nuovo sistema di accoglienza. Sicurezza, carceri e cellulari. Daspo per la movida violenta e fino a sei anni per rissa

Via libera al nuovo decreto immigrazione e sicurezza che manda in soffitta quelli varati dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, capo della Lega Nord, e introduce tra l’altro misure più stringenti sui violenti.

Zingaretti, cancellati i decreti-propaganda salviniani

“Approvato ora in Consiglio dei ministri il decreto immigrazione – ha scritto su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti – i decreti-propaganda di Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista”.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, come si legge su una nota di Palazzo Chigi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web.

Il provvedimento apporta modifiche alla disciplina sul rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, di limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane e di inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie di reato.

Divieto di espulsione se c’è rischio tortura

Per quanto riguarda la protezione internazionale degli stranieri, la normativa vigente prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura.

Con il decreto, si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Permessi di soggiorno e di lavoro

Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

Un nuovo sistema di accoglienza

Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, con la creazione del nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”.

Le attività di prima assistenza continueranno a essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il Sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

Il traffico di migranti via mare

Il testo interviene poi sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Si prevede che, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio.

Per le operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento e allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare.

In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da dieci a cinquantamila euro.

Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza.

Sicurezza, carceri e cellulari

Nel dl sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede c’è un nuovo reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto: la pena va da 1 a 4 anni sia per chi lo introduce sia per chi lor riceve.

Nel regime precedente al decreto sicurezza il reato si configurava come illecito disciplinare sanzionato all’interno del carcere.

Per chi agevola il detenuto al 41bis nelle comunicazioni con l’esterno (anche di tipo diverso da quelle con cellulare) la pena è alzata da 1 a 4 anni a 2 a 6 anni.

Nei casi di ipotesi aggravata (ovvero se il reato è commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense) il reato passa 2 a 6 anni a 3-7 anni.

Il Daspo contro la movida violenta

Ancora, il decreto introduce norme che rafforzano i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web.

Nel primo caso, si rafforza il cosiddetto “Daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da otto a ventimila euro.

Oscuramento dei siti di spaccio on line

Con il secondo intervento, si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

Fino a sei anni per rissa

Inoltre, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Più poteri al Garante

Sono previste, altresì, disposizioni per rendere più efficace l’esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Si stabilisce, infine, un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 e si prevede una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.

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