Moby, i giudici, no al fallimento ma attenti al futuro - QdS

Moby, i giudici, no al fallimento ma attenti al futuro

redazione

Moby, i giudici, no al fallimento ma attenti al futuro

mercoledì 09 Ottobre 2019

Il Tribunale fallimentare di Milano sottolinea la "necessità di monitoraggio e di strumenti per superare la crisi". Moby valuta un'azione giudiziaria contro "i fondi speculativi ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni"

Il Tribunale fallimentare di Milano ha rigettato l’istanza di fallimento del gruppo Moby Tirrenia presentata da un gruppo di hedge fund bondholder della società ritenendo che attualmente non vi sia alcuno stato di insolvenza.

Il Tribunale ha però sottolineato la possibilità che in futuro – tra circa un anno – possa verificarsi una crisi concreta.

Il decreto, già depositato, sottolinea la “necessità di monitoraggio e di ricorrere a strumenti di superamento di una crisi che in prospettiva ha caratteristiche importanti e che potrebbero divenire molto gravi”.

L’allerta per la prospettiva di una crisi futura

E’ stato insomma una sorta di “allerta” quello lanciato a Moby dal Tribunale fallimentare di Milano : i giudici, come si legge nel decreto, ritengono che “allo stato non vi sono manifestazioni esteriori e nell’immediato futuro vi sono molteplici elementi imprenditoriali incerti, per poter ritenere sicuramente la società prospetticamente insolvente a breve”.

Gli stessi magistrati però evidenziano anche la “necessità di un monitoraggio” e “di ricorrere a strumenti di superamento” di una possibili crisi futura in quanto “i margini operativi nascenti dal core business della società tendono a ridursi costantemente”.

Infatti si legge nel decreto: “Come ha con chiarezza cristallina osservato la Procura (…) la società convenuta, che fa parte di un gruppo con circa 5.800 dipendenti e ne ha di propri superiori alle mille unità, non ha alcuna esposizione tributaria o previdenziale avendo alcuni anni fa vinto un contenzioso tributario di rilievo ed ottenuto lo sgravio totale, e non risulta incapace allo stato di fare fronte alle obbligazioni scadute essendo recentemente rientrata nei confronti delle banche, facendo fronte alla rata annuale del prestito contratto nel 2016”.

Per il Tribunale i Fondi non sono soci

Nel dispositivo si fa riferimento all’articolo 2409 del codice civile, dispositivo che consente una denuncia al tribunale se vi è fondato sospetto che gli amministratori di un’azienda o un gruppo, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

La denuncia è attuabile dai soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale.

Secondo il Tribunale di Milano, i ricorrenti di hedge fund bondholder, “in definitiva, sono impossibilitati ad attivare lo strumento … perché non sono soci”

Quanto “all’utilizzo ed introduzione dell’azione di responsabilità dei creditori, perché il patrimonio sociale non è venuto meno, con il presente ricorso invece che il fallimento o meglio l’amministrazione straordinaria, che come obbligazionisti sarebbe certamente un vantaggio incomprensibile, vogliano proprio incentivare l’apertura di una procedura minore”.

Ciò “ovviamente indurrebbe la fiducia degli investitori e li rassicurerebbe sulla sorte dell’attività”.

“Come è noto però – continua il decreto depositato dal Tribunale fallimentare meneghino – ancora nella configurazione attuale, come in quella futura, il legislatore non ha avuto la volontà, pur avendolo valutato e discusso, di creare procedure ‘minori’ obbligatorie per il debitore, essendo tutte di iniziativa dello stesso, se si esclude proprio la misura di allerta precitata”.

Moby ha descritto i propri eccellenti assetti organizzativi

Il Tribunale osserva poi che la difesa di Moby “con dovizia di particolari ha descritto i propri assetti organizzativi eccellenti, indicando organigrammi e funzioni, aree di interesse ecc.. al fine di dimostrare la rispondenza della propria organizzazione alla riforma. Il collegio osserva però – si legge sempre nell’atto – che l’entrata in vigore degli artt. 375,377,378 l.f. (legge fallimentare, ndr) e del relativo art. 2086 e 2257 c.c. (codice civile, ndr) impone anche di attivarsi senza indugio per l’adozione o l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale e che la dizione dell’articolo appare coerente colla situazione esistente nella Moby e nel suo gruppo”.

“Ciò induce a credere – prosegue il decreto – che il collegio sindacale sarà sensibile alle responsabilità cui andrebbe incontro se non supportasse il dovuto comportamento degli amministratori o non lo sollecitasse, come lo saranno gli amministratori, soprattutto ora che le condotte denunciate, di evidente conflitto di interessi in cui opera l’amministratore, di operazioni con società correlate, prive di serie garanzie di restituzione dei finanziamenti, sono state portate alla luce”.

Per il collegio “allo stato la declaratoria” di fallimento “non sarebbe pronunciabile”, e riguardo alle spese ed alla responsabilità per lite temeraria, ha osservato che “la materia esaminata è del tutto nuova, la situazione di crisi è altresì evidente, il sussumerla nella fattispecie della insolvenza prospettica non era ragionamento privo di qualunque logica, né dimostra quella colpa che di regola giustifica la condanna per lite temeraria”. Non così per le spese processuali che i fondi dovranno versare: 6000 euro al netto dell’Iva e altre voci.

Moby sta valutando di agire contro i Fondi

“Moby sta valutando la proposizione di un’azione giudiziaria nei confronti di Sound Point e degli altri fondi speculativi ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla loro azione”.

Lo scrive in una nota la stessa società armatoriale dopo che, come si legge, “il Tribunale di Milano, con decreto depositato oggi, in accoglimento delle difese di Moby spa ha dichiarato l’infondatezza di quanto sostenuto da alcuni bondholders e ha respinto l’istanza di fallimento presentata da questi ultimi, che sono stati anche condannati al pagamento delle spese giudiziarie”.

Fondi soddisfatti, ma valutano un eventuale ricorso

Il provvedimento del tribunale fallimentare di Milano “ha colto lo spirito dell’iniziativa dei nostri clienti, dando atto dello stato di crisi di Moby s.p.a. e della necessità per la società̀ di ricorrere, senza indugio e sotto il monitoraggio del Collegio Sindacale, a strumenti di superamento della crisi, attraverso l’accesso ad una procedura concorsuale minore”.

Lo ha sottolineato, con una nota, l’avvocato Francesco De Gennaro dello Studio Dla Piper, che assiste i fondi che hanno presentato istanza di fallimento del gruppo Moby.

Istanza che è stata rigettata con un provvedimento del collegio presieduto da Alida Paluchowski.

“Le argomentazioni del Tribunale saranno oggetto di un più approfondito esame nel corso delle prossime ore – ha aggiunto il legale – anche al fine di verificare i termini di un eventuale reclamo”.

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