Online l’infografica sul Superbonus 110 - QdS

Online l’infografica sul Superbonus 110

redazione

Online l’infografica sul Superbonus 110

mercoledì 11 Novembre 2020

ROMA – L’Abi spiega che uno degli aspetti principali del Superbonus è rappresentato dalla possibilità di optare per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, anziché portare in detrazione in cinque anni le spese sostenute per gli interventi sugli immobili. Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, le banche possono favorire la realizzazione degli interventi agevolati dal bonus fiscale anticipandone l’importo e finanziando i lavori anche a chi al momento non ha la disponibilità necessaria.

Il credito d’imposta, spettante a fronte dell’esecuzione dei lavori agevolati con il superbonus, può essere ceduto all’impresa fornitrice degli interventi o ad altri soggetti privati, tra cui banche e intermediari finanziari.

Le banche possono favorire la realizzazione degli interventi agevolati dal bonus fiscale in tre modi: scontando il bonus fiscale del cittadino (o condominio) che ha riqualificato l’immobile; effettuando l’operazione di sconto in favore dell’impresa che ha realizzato i lavori e si è fatta cedere dal committente il bonus fiscale a fronte di una riduzione del prezzo in fattura. Entrambe le modalità consentono di monetizzare il credito fiscale per l’intero ammontare, al netto di quanto dovuto alla banca o altro soggetto compratore per l’operazione di anticipazione. Oppure concedendo, su richiesta dei clienti, finanziamenti ponte che poi possono essere estinti in tutto o in parte con la cessione del credito d’imposta alla banca.

Il beneficiario del Superbonus può optare per il trasferimento del credito d’imposta alla banca per ottenere liquidità immediata, senza la necessità di dover recuperare il beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi, a compensazione delle imposte da pagare nell’arco dei cinque anni successivi. Per poter cedere il credito d’imposta alle banche è necessario che siano state già pagate le fatture relative al saldo o agli stati di avanzamento dei lavori, che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

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