Pa, in vigore l’indice dei domicili digitali - QdS

Pa, in vigore l’indice dei domicili digitali

Andrea Carlino

Pa, in vigore l’indice dei domicili digitali

sabato 27 Aprile 2019

ROMA – La transizione al digitale della pubblica amministrazione fa un altro passo avanti con l’entrata in vigore dell’indice dei domicili digitali delle Pa e dei gestori di pubblici servizi con le relative linee guida.

Le linee guida, realizzate da Agid, si rivolgono a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi e definiscono principalmente: le informazioni standard che le Pa dovranno inserire all’interno dell’indice, tra cui l’indicazione del proprio domicilio digitale, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale; le regole tecniche che le Pa dovranno seguire per pubblicare i propri riferimenti; le modalità di gestione dei contenuti informativi all’interno dell’archivio.
I soggetti tenuti al rispetto delle Linee guida sono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ; gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; i soggetti e le società presenti nell’elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 richiamati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, che individua l’indice dei domicili digitali come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche.

L’indice dei domicili digitali delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, è l’elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad iscriversi all’indice, fornendo le informazioni necessarie alla individuazione dell’Ente e indicando nella propria organizzazione coloro che gestiranno i contenuti informativi da riportare nell’indice.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, individua l’indice dei domicili digitali come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle pubbliche amministrazioni, pertanto l’Ente sottoposto agli obblighi previsti dal citato decreto deve iscriversi all’indice per inserire gli uffici deputati alla ricezione delle fatture.
L’Ente iscritto nell’indice è tenuto ad aggiornare tempestivamente tutte le informazioni per consentirne il corretto utilizzo. Qualora l’Ente non abbia più titolo ad essere iscritto, dovrà cancellarsi dall’indice dei domicili digitali. Ciascun Ente iscritto all’indice può eleggere uno o più domicili digitali in relazione alla propria organizzazione. L’indirizzo di Pec che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblico servizio sono tenute a pubblicare sull’indice dei domicili digitali per ciascun registro di protocollo.
Sono gli Enti stessi ad aggiornare, con cadenza almeno semestrale, i loro dati nell’IPA. Nell’ottica della trasparenza tutti i dati possono essere consultati e fruiti tramite interfaccia web, in formato Open Data e, registrandosi al portale, anche tramite interfaccia applicativa.

Andrea Carlino

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