Incompatibilità sancita dall’art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001 ma vi sono delle eccezioni. Sempre consentite le attività occasionali, anche se eseguite periodicamente e retribuite
di Erika Di Francesco
ROMA – I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
Come si evince dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, quanto all’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi in materia di dipendenti pubblici, il legislatore fra i diversi principi a tutela dell’interesse pubblico pone che deve essere costantemente perseguito dalla pubblica amministrazione il dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti, e dunque pone l’attenzione sull’incompatibilità che vi è tra l’impiego presso l’amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative.
A questo principio di carattere generale fanno p…