Rapporti tra Ars e governo, è in vigore la legge che attua gli articoli 8 bis, 9 e 10 dello Statuto - QdS

Rapporti tra Ars e governo, è in vigore la legge che attua gli articoli 8 bis, 9 e 10 dello Statuto

Raffaella Pessina

Rapporti tra Ars e governo, è in vigore la legge che attua gli articoli 8 bis, 9 e 10 dello Statuto

mercoledì 23 Dicembre 2020

A tre mesi dall’approvazione da parte del Parlamento, nessuna richiesta di referendum popolare sulla legge n. 26/20. Funzionamento giunta, nomina e revoca assessori, conclusione anticipata della legislatura

PALERMO – Lo scorso 10 giugno, l’Assemblea regionale siciliana, ha approvato all’unanimità la legge n. 26 del 2020, sulle “Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione”.

Decorso il termine di tre mesi senza che alcuna richiesta di referendum ai sensi dell’art. 17-bis dello Statuto fosse avanzata, così come ci è stato confermato dall’Ufficio legislativo dell’Assemblea regionale siciliana, la legge è stata pubblicata sulla Gurs n. 56 del 6 novembre 2020.

Il documento tratta della disciplina sui rapporti tra l’Assemblea regionale e la Giunta di governo. La legge disciplina la conclusione anticipata della legislatura, la nomina e revoca degli Assessori, il regime di prorogatio della Giunta regionale e l’ipotesi di annullamento integrale delle elezioni.

È un testo elaborato dalla commissione Speciale per la revisione dello Statuto, istituita con un ordine del giorno approvato in Aula il 21 febbraio del 2018. L’obiettivo della legge è l’attuazione degli articoli 8 bis, 9 e 10 dello Statuto della Regione, con l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione e il conseguente, necessario collegamento fra la sorte del Presidente della Regione eletto e quella dell’Assemblea regionale eletta contestualmente.

All’articolo 2 si è ritenuto di precisare, in relazione all’insediamento del Presidente della Regione, che lo stesso assuma le funzioni all’atto della proclamazione.

All’interno della giunta nessun genere potrà essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo e il giuramento degli assessori avverrà d’ora in avanti all’Assemblea regionale siciliana. L’articolo 5 prevede che gli assessori presentino alle commissioni competenti le dichiarazioni programmatiche concernenti i rispettivi rami di amministrazione e che, annualmente, presentino una relazione sull’attuazione degli obiettivi programmatici.
In caso di vacanza di uno o più assessorati, il Presidente dovrà procedere alla nuova nomina entro il termine di 30 giorni.

L’articolo 11 disciplina la prorogatio del Governo regionale e dispone che, nei casi di: scioglimento dell’Assemblea regionale per conclusione naturale o anticipata della legislatura, e in quelli di dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia, decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente, il Governo regionale provveda agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

La prorogatio per l’Assemblea regionale è, invece, già espressamente prevista dall’articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1972 a norma del quale “finché non sia riunita la nuova assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino – Alto Adige e del Friuli – Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente assemblea e dei precedenti consigli regionali”.

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