Ristrutturazioni, sì le villette a schiera possono accedere al Superbonus 110% - QdS

Ristrutturazioni, sì le villette a schiera possono accedere al Superbonus 110%

Adriano Agatino Zuccaro

Ristrutturazioni, sì le villette a schiera possono accedere al Superbonus 110%

venerdì 08 Gennaio 2021

Lo scorso 5 gennaio una nuova precisazione dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali. Ammessi gli edifici inseriti in un residence a cui si accede da un passo carraio comune

CATANIA – Prosegue l’intenso lavoro dell’Agenzia dell’Entrate volto a fornire chiarimenti e risposte alle istanze d’interpello relative al Superbonus. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli ultimi provvedimenti attuativi del Mise (i decreti Requisiti tecnici e Asseverazioni) si è finalmente completato il quadro normativo relativo alle nuove detrazioni fiscali del Superbonus 110% previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali attuabili continuano a crescere: l’ultima in ordine cronologico è datata 5 gennaio 2021.

L’oggetto del quesito riguarda “villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni”. L’istante, dovendo eseguire degli interventi riconducibili al Superbonus sulla propria villetta chiede di sapere se può fruire della detrazione del 110 per cento ovvero, in alternativa, optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai soggetti che hanno eseguito gli interventi o per la cessione del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate risponde che il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 (cfr. legge 13 ottobre 2020, n. 126) all’articolo 119, il comma 1-bis ai sensi del quale “Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata ed esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione. Altra possibilità si verifica quando all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio, la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco in comproprietà con altri soggetti o alla stessa si acceda dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto; il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, l’Ae ritiene che l’istante possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

Ricordiamo ai lettori che con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 con l’ultima proroga prevista dal Governo.

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