ROMA – Sono soggette ad Iva le prestazioni didattiche delle autoscuole. Si tratta di un nuovo orientamento dell’Amministrazione Finanziaria la quale, con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 dell’Agenzia delle Entrate, evidentemente ormai da ritenere superate, le aveva considerate rientranti nel regime di esenzione di cui all’articolo 10 del D.P.R. 633 del 1972.
La nuova interpretazione del fisco, che si adegua alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ma che, ovviamente, fa salvo il legittimo affidamento dei contribuenti che si sono finora attenuti alle precedenti disposizioni, è stata resa nota recentemente la stessa Agenzia delle Entrate la quale, rispondendo ad un apposito interpello di un contribuente, ha emanato la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019.
L’Agenzia, più in particolare, con il citato provvedimento di prassi, ha ricordato, innanzitutto, la normativa comunitaria secondo la quale (articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva Ce del 28 novembre 2006, n. 112) sono esenti dall’Iva (lettera i), “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
L’Agenzia ha sottolineato che, con sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17, la Corte di Giustizia Ue, interpretando il concetto di “insegnamento scolastico o universitario”, ha ritenuto che la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.
Secondo i giudici dell’Unione Europea, “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Come si diceva prima, viene assolutamente salvaguardato il principio previsto dall’articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legittimo affidamento e buona fede). La stessa risoluzione n. 79 dello scorso 2 settembre, infatti, prevede le modalità da seguire per ripristinare, senza sanzioni ed interessi, l’esatta applicazione dell’imposta per le operazioni precedentemente citate considerate esenti da Iva.
Secondo l’Agenzia, per le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili, va emessa una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1 e va presentata una dichiarazione integrativa per la maggiore imposta dovuta relativamente a ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile (articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998).
Inoltre, essendosi modificato il regime Iva, resta esercitabile il diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività svolta, diritto esercitabile con la stessa dichiarazione integrativa, seppure alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.
Potrà risultare dovuta la maggiore Iva risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, oppure recuperabile l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322 del 1998.
Qualche problema potrebbe esserci anche per i clienti delle autoscuole che, negli anni precedenti (solo quelli ancora accertabili), hanno risparmiato l’Iva la quale, pertanto, potrebbe essere ora a loro richiesta per rivalsa.