Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, con la sentenza 1615/2022 ha rigettato la richiesta risarcitoria di oltre sei milioni di euro avanzata dai genitori di una minore affetta da problematiche neuro-psico-patologiche.
Secondo i genitori, le condizioni della bimba si sarebbero aggravate a seguito della somministrazione, da parte del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto Sanitario di Augusta, del richiamo del vaccino anti tetano, difterite e pertosse e del vaccino anti morbillo, parotite e rosolia e ciò a causa della asserita negligenza dei sanitari che – a loro dire – avrebbero omesso valutazioni prudenziali.
Fatti che – secondo i genitori avrebbero portato all’anamnesi remota di “epilessia a tipo Grande Male esordita quale conseguenza di infezione virale vaccinale”.
L’Asp di Siracusa, costituita in giudizio con gli avvocati Cesare Gervasi del Foro di Siracusa e Alessandra Vindigni del Foro di Ragusa, ha contestato gli addebiti evidenziando che, al momento della somministrazione “la minore non risultava affetta da alcuna condizione che dovesse indurre gli operatori del centro vaccinale a ritardare o a non effettuare la somministrazione”.
I legali dell’Azienda Sanitaria hanno eccepito che “l’inoculazione oggetto di contestazione era un richiamo e che, dunque, l’analisi preliminare era stata condotta prima della somministrazione della prima dose del suddetto vaccino che, peraltro, non aveva causato alcun effetto collaterale e/ o reazione”.
I consulenti tecnici nominati dal Tribunale hanno ritenuto “di dover tener conto delle seguenti indicazioni: le vaccinazioni non causano crisi epilettiche afebbrili. Non esiste alcuna correlazione tra vaccinazioni e insorgenza di epilessia o di specifiche sindromi epilettiche”.
E ancora: “Il personale sanitario che esegue una vaccinazione deve conoscere inoltre quali sono le false controindicazioni alla vaccinazione; può accadere in atti che alcuni sintomi o condizioni vengano erroneamente considerati vere controindicazioni quando in realtà non precludono la vaccinazione e questi errori comportano opportunità perse per la somministrazione dei vaccini, d’altra parte anche rifiutare una vaccinazione, oppure posticiparla, basandosi su idee sbagliate sulle controindicazioni comporta opportunità di salute perse e un rischio per il bambino o la persona” e sono arrivati alla conclusione che “all’epoca dei fatti non vi fosse alcuna condizione tale da indurre i sanitari a non effettuare o ritardare la detta somministrazione”.
Il Tribunale di Siracusa condividendo le conclusioni dei propri consulenti tecnici ha dunque accolto la tesi della difesa, accertando la “mancanza di alcun nesso di causalità tra il peggioramento della condizioni della salute della piccola e la somministrazione dell’esecrato richiamo dei vaccini” rigettando integralmente di conseguenza la pretesa risarcitoria.