Tar, illegittimo scioglimento Consiglio Sommatino - QdS

Tar, illegittimo scioglimento Consiglio Sommatino

redazione

Tar, illegittimo scioglimento Consiglio Sommatino

martedì 04 Agosto 2020

Provvedimento adottato in assenza delle opportune garanzie procedimentali: bisognava convocare seduta ad hoc. Era stato deliberato dalla Regione per mancata approvazione del bilancio. Consiglieri di nuovo in carica fino al 2022

PALERMO – Il Tar Sicilia ha confermato l’illegittimità dello scioglimento del Consiglio comunale di Sommatino (Caltanissetta) disposto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, “per la mancata tempestiva approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato”. Inoltre la presidenza dovrà rimborsare ai consiglieri comunali anche le spese legali.

A renderlo noto gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno assistito i consiglieri Angela Emanuela Pia Cocita, Simona Bennici, Salvatore Letizia, Giuseppe Rosario Gaetano Cigna, Daniele Pirrello e Nicola Calogero Scarlata.

Con proprio decreto, Musumeci aveva sciolto il Consiglio comunale di Sommatino e nominato Giovanni Cocco quale Commissario straordinario fino alla scadenza naturale dell’organo consiliare (prevista per il 2022).

In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia “hanno censurato il decreto di scioglimento in quanto adottato (a differenza di quanto avvenuto in casi analoghi e relativi ai Comuni di Aragona e Giarre) senza osservare le modalità di cui agli artt. 109 Bis e 54 Orel, ai sensi dei quali lo scioglimento del Consiglio Comunale – per mancata adozione del bilancio di previsione o di atti equiparabili (quale deve classificarsi ‘l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”) – è solo eventuale ed è, comunque, preceduto dalla convocazione, da parte di un Commissario all’uopo nominato, di una seduta consiliare e dall’assegnazione di un termine ai consiglieri ‘per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione’”.
Con il ricorso, è stata, inoltre, rilevata l’illegittimità del provvedimento di scioglimento in quanto adottato in assenza delle opportune garanzie procedimentali e nonostante il ritardo nell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato fosse giustificato da specifiche esigenze.

Il Tar Sicilia, Palermo, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia e condividendo “la ricostruzione normativa dell’istituto applicabile in specie come prospettata dai ricorrenti”, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Sommatino.
Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare, i consiglieri comunali di Sommatino si sono reinsediati nelle loro cariche.

Successivamente, il presidente della Regione ha revocato in autotutela il Decreto di scioglimento del Consiglio. I consiglieri di Sommatino potranno inoltre continuare a espletare il loro mandato sino alla naturale scadenza (prevista per il 2022) mentre l’Amministrazione regionale dovrà rimborsare loro le spese legali liquidate in 2.000 euro.

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