Economia

Vaccini anti-Covid e tamponi esenti da Iva fino al 31 dicembre 2022

ROMA – Particolarmente importanti sono stati lo scorso anno gli strumenti e tutti gli ausilii necessari per diagnosticare e contrastare la pandemia da Covid-19.
Parliamo non solo dei farmaci in senso stretto, ma anche di tutti gli altri strumenti ed ausilii necessari per diagnosticare la malattia nonché per evitare il contagio e proteggere le persone, come il personale sanitario, che più di altre persone possono avere contatti con persone malate.

Un motivo estremamente importante per giustificare, grazie al comma 1 dell’articolo 124, del Dl. 34/2020, la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le apparecchiature mediche (come ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi), mascherine, articoli di abbigliamento protettivo ad uso sanitario, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo, ecc..

Il Legislatore è andato anche oltre. Il secondo comma dello stesso articolo, infatti, ha previsto, solo fino al 31 dicembre 2020, una “esenzione Iva” particolare, ossia un’esenzione la quale, contrariamente alle altre operazioni esenti ex articolo 10, danno diritto alla detrazione dell’Iva pagata a monte.
L’Unione europea ha autorizzato tale esenzione, ma solo fino alla predetta data del 31 dicembre dello scorso anno. Ha concesso però una proroga dell’esenzione, fino al 31 dicembre 2022 (Direttiva 2020/2020 del 7 dicembre 2020), esclusivamente per i vaccini anti covid e gli strumenti per la diagnostica di tale malattia.

Con la Legge 178 del 2000, il nostro Legislatore ha conseguente previsto l’esenzione dell’Iva, sempre con il diritto della detrazione dell’imposta pagata a monte, sia per i vaccini, sia per gli strumenti diagnostici, nonché alle prestazioni di servizi strettamente connessi.
Una formulazione legislativa, quest’ultima, che ha fatto ritenere che l’esenzione (quella fino al 31 dicembre 2022), potesse riguardare, oltre i famosi ed indispensabili “tamponi”, ossia i test Ivd (in vitro device), altri strumenti non esattamente diagnostici, ma comunque utili per l’accertamento della malattia, come i saturimetri.

Una esenzione, quest’ultima, la quale avrebbe certamente determinato una procedura di infrazione dell’Unione europea.
Ora, però, con una disposizione di interpretazione autentica inserita con un emendamento in sede di conversione in legge del “Decreto milleproroghe” (il D.L. 183/2020), è stato chiarito che l’esenzione, oltre ai vaccini, si applica solo per i “diagnostici in vitro”, e per nient’altro.

Quindi, dal 1° Gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, vaccini e tamponi esenti da Iva. Tutto il resto, utile per la cura e la diagnosi del Covid 19, l’aliquota è quella del 5%.