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Vaccini bambini in Sicilia, cosa succede se l’altro genitore non è d’accordo

Ivana Zimbone

Vaccini bambini in Sicilia, cosa succede se l’altro genitore non è d’accordo

venerdì 07 Gennaio 2022

Per la giurisprudenza italiana i bambini, anche se figli dei no vax, hanno diritto al vaccino. Ma non subito, solo dopo un lungo iter in tribunale. Il Covid lascerà loro questo tempo?

Già da qualche settimana è cominciata anche in Sicilia la campagna di vaccinazione anti-Covid per i bambini della fascia 5-11 anni. Una scelta indispensabile per fronteggiare questa quarta ondata, soprattutto in procinto del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie e con i dati allarmanti sull’andamento della pandemia nelle ultime settimane. Ma è davvero semplice vaccinare i propri figli? Cosa prevede la legge nel caso in cui uno dei due genitori fosse contrario?

Prenotare il vaccino per i bambini, i tempi d’attesa

Per prenotare il vaccino per i bambini in Sicilia, i genitori possono accedere alla piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o mediante il portale https://www.siciliacoronavirus.it. Oppure possono contattare il call center al numero 800 009 966. Muniti, ovviamente, di tessera sanitaria del proprio figlio.

I tempi d’attesa non sono sempre brevissimi: “Giorno 3 gennaio ho provato a prenotare online il vaccino per il mio bambino. Tutti i punti vaccinali del comune di Catania erano pieni. C’era disponibilità solo in altri comuni, come Melilli, Taormina – racconta una nostra lettrice -. Per anticipare i tempi ho chiamato il call center e sono riuscita a prenotare per il 12 gennaio all’ospedale di Acireale”.

Dunque, considerando che l’efficacia del vaccino non sia immediata ma necessiti di alcuni giorni – circa 15 – dalla data della somministrazione, si può ritenere che anche i bambini prossimi alla vaccinazione non possano materialmente acquisire l’immunità in tempi brevi.

Figli di genitori no vax

I tempi d’attesa possono dilatarsi a dismisura se poi almeno uno dei genitori non è d’accordo sulla vaccinazione del proprio figlio.

Ci sono infatti tanti genitori no vax e altri che, pur essendosi vaccinati, si dicono “contrari alla vaccinazione dei bambini”, perché li ritengono “troppo piccoli” per ricevere il vaccino o meno esposti ai rischi di contagio. Questo nonostante i pediatri ne sottolineino sicurezza ed efficacia e lo consiglino vivamente data la crescita esponenziale dei nuovi casi di contagio e ricovero nelle fasce d’età più giovani.

Non sempre i genitori, in particolar modo se divorziati o separati, riescono a trovare un’intesa nel merito.

Si può vaccinare il proprio figlio se l’altro genitore non è d’accordo?

Ma si può vaccinare il proprio figlio se l’altro genitore non è d’accordo? La risposta è no. “Per farlo occorre che il genitore pro vax ottenga l’autorizzazione del giudice – spiega l’avvocato catanese Giampiero Trovato -. Il tribunale di competenza in questo caso specifico non è quello dei minori, bensì il tribunale ordinario. Questo vale per tutti i minori legalmente riconosciuti da entrambi i genitori”.

La ratio di tale necessità è ben espressa dall’articolo 316 del c.c., che recita così: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.

Ricorso al giudice, quanto conta l’opinione del minore

Non sono pochi i genitori che si sono già rivolti a un giudice per tale ragione. In alcuni casi, quando l’età del minore lo consente (dai 12 anni), i ragazzini possono essere ascoltati direttamente. Una prassi ormai sempre più consolidata nella giurisprudenza.

È quello che è accaduto, per esempio, a Milano. Dove una ragazza di 14 anni – no vax come la madre – è stata sentita dal giudice, il quale ha deciso che comunque dovrà vaccinarsi. Questo grazie agli assistenti sociali e al padre che, convinto della necessità della vaccinazione contro il Covid, ha dimostrato in tribunale che la figlia fosse disinformata.

Esistono poi i casi in cui i minori siano a favore della vaccinazione, ma siano figli di no vax che non li autorizzano. In questi casi, in assenza di strumenti diretti, il minorenne può rivolgersi al proprio istituto scolastico o ad altre istituzioni (come la Procura) che possono attivare il Servizio sociale territoriale. A sua volta quest’ultimo avvierà il ricorso in tribunale.

L’orientamento dei giudici

L’orientamento dei giudici, dunque, è a favore della vaccinazione e i genitori no vax hanno ben poche opportunità di far effettivamente valere le loro pretese. Possono addirittura rischiare la momentanea “sospensione” delle loro capacità genitoriali.
Un orientamento giustificato soprattutto per il concreto pericolo per la vita e la salute dei bambini, per i dati scientifici univoci a supporto della vaccinazione e per la salvaguardia della collettività, che patisce le scelte di chi rifiuta l’immunizzazione.

Il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) rappresenta un diritto inviolabile. E spetta a maggior ragione ai minori, in virtù della loro vulnerabilità e debolezza.

Il diritto-dovere alla vaccinazione

A intervenire nel merito anche la Convenzione ONU sui “Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 giugno 1991). All’art. 24, prevede che gli Stati aderenti debbano riconoscere “il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione“, così come debbano garantire “che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi“, per assicurare “a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie“.

Tra le cure che il minore ha diritto di ottenere rientrano senz’altro le vaccinazioni. La Corte Costituzionale (17 marzo 1992, n. 132) ha chiarito che la vaccinazione rappresenta un obbligo proprio secondo l’articolo 32 della Costituzione e la prestazione deve essere somministrata al minore in via coattiva, qualora i genitori si rifiutino di sottoporre il figlio a tale cura (App. Bari 12 febbraio 2003; App. Bari 6 febbraio 2002; App. Torino 3 ottobre 1992).

Il Covid lascerà ai bimbi tutto il tempo necessario a ottenere l’autorizzazione dai tribunali, senza colpire?

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