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Via libera alla riforma della Giustizia, ecco cosa prevede

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Via libera alla riforma della Giustizia, ecco cosa prevede

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venerdì 09 Luglio 2021

Draghi in Cdm chiede sostegno alla riforma, nessuna obiezione. La riunione del pre-Cdm scioglie alcuni nodi sulla riforma della giustizia

Verso l’intesa sulla riforma della giustizia. E’ iniziata, ieri, a Palazzo Chigi con quasi due ore di ritardo la riunione del Consiglio dei ministri. Si va, a quanto confermano più fonti di governo, verso il via libera unanime alla riforma del processo penale, dopo l’ultima mediazione con i Cinque stelle.

Un risultato, si apprende da fonti di governo M5S, frutto delle riunione pre-Cdm. A questo punto, si spiega, M5s potrebbe votare a favore. In Parlamento potrebbero esserci ulteriori miglioramenti tecnici.

Dopo la sospensione chiesta da Forza Italia il Consiglio dei
ministri è ripreso. La Lega ha ricucito e aiutato a trovare una mediazione tra
i ministri Cinque stelle e il ministro della Giustizia Marta Cartabia sui
termini della prescrizione in appello e Cassazione. Lo affermano fonti della
Lega, secondo le quali a questo punto si va verso un voto unanime alla riforma
in Cdm.

Il premier Mario Draghi chiede al Consiglio dei ministri se tutti sostengano convintamente il testo della riforma del processo penale e saranno leali in Parlamento: nessuna obiezione. Passa così in Cdm la proposta del ministro Cartabia sulla giustizia. Non un voto formale sulla proposta ma il sostegno unanime al testo, chiesto dal premier Draghi.

Cartabia a Cdm, con riforma immagine processo condivisa  – “Lo sforzo della riforma è stato dare un’immagine del processo penale in cui tutti potessero riconoscersi”. Lo ha detto – a quanto si apprende da fonti governative – la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nell’illustrare gli emendamenti al Cdm sulla riforma della Giustizia.

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SECONDO LA MINISTRA CARTABIA

PRESCRIZIONE – La Guardasigilli propone di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. Nel processo di Appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (arriverebbe a tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l’improcedibilità. Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). Dunque nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo, di fatto bloccato. Un caso diverso dunque dalla prescrizione, dove il reato è appunto cancellato. Per i reati imprescrittibili – come quelli punibili con l’ergastolo – non sarebbero posti limiti alla durata dei processi.

TEMPI PIÙ LUNGHI SULLA CORRUZIONE – I tempi processuali vengono allungati per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione: oltre ai tempi già stabiliti, la proroga è di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. In ogni caso sulla corruzione non ci sarebbe alcun automatismo sull’allungamento dei termini per appello e Cassazione, di un anno o meno, perché ciò sarebbe subordinato alla particolare complessità del procedimento, dovuta al numero delle parti o delle imputazioni.

CRITERI DI PRIORITÀ – Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

APPELLABILITÀ – Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L’inammissibilità dell’appello avviene invece per “aspecificità dei motivi”.

DURATA INDAGINI PRELIMINARI IN BASE A REATO – Il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di ‘discovery’ degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima.

MENO UDIENZE PRELIMINARI – L’udienza preliminare è limitata a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

CASSAZIONE E CORTE STRASBURGO – Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

DIGITALIZZAZIONE – Per risparmiare tempo, si prevede che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati per via telematica.

PATTEGGIAMENTO – Quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (il cosiddetto patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

QUERELE – La procedibilità a querela è estesa a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore a due anni.

PENE SOSTITUTIVE – Le pene sostitutive come detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria – attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza – saranno direttamente irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale.

TENUITÀ DEL FATTO – Per evitare processi per reati minimi, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità a quei reati puniti con pena non superiore a due anni.

foto Ansa

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