PALERMO – Quando andiamo in una qualsiasi agenzia di viaggi quasi mai ci leggono tutto il contratto, ma cosa deve contenere?
Dall’esperienza che ho, questo non avviene quasi mai, ma i consumatori devono conoscere quello che sottoscrivono, e che la legge disciplina in maniera più che accurata gli elementi del contratto di viaggio.
Questo, deve, necessariamente, contenere i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, e qualora sia previsto un soggiorno frazionato, la durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
e) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al 25% del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; con la precisazione che il suddetto importo è versato a titolo di caparra, con la esclusione però degli effetti tipici della stessa previsti dall’art. 1385 c.c. qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 100 del codice del consumo;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti con riferimento alla sistemazione alberghiera eventualmente prevista dal pacchetto turistico;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 91 (art. 86 codice consumo).
Si tratta di disposizioni chiaramente ispirate alla finalità di ottenere la massima trasparenza delle condizioni contrattuali in modo da rendere edotto il turista nel modo più completo possibile di quali siano le proprie posizioni giuridiche all’interno del contratto.
Possibilità di modificare le condizioni contrattuali
Un diritto irrinunciabile che spetta a qualunque viaggiatore è il diritto di modificare le condizioni contrattuali, principio disciplinato e tutelato dal codice del Consumo.
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica il consumatore può recedere, senza pagamento di penale.
II consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento cui ha ricevuto l’avviso.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualunque tipo a carico del consumatore oppure rimborsa a quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.