Come richiedere il passaporto. Limitazioni e smarrimento

CATANIA – Tempo di vacanza, viaggio all’estero, e il passaporto non è pronto. Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, avvalendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi. (L. 21 novembre 1967, n. 1185, Norme sui Passaporti). 
 
La presentazione della richiesta di passaporto, che potrà essere ritirata presso la Questura o scaricata nel box a lato nella sezione documenti, deve essere compilata dal richiedente che deve allegare la fotocopia di un documento identificativo: carta di identità o patente (solo se rilasciata dalla Prefettura), in corso di validità; 2 fotografie identiche formato tessera – frontali, a volto scoperto e senza occhiali – legalizzate presso la Questura od altro Ufficio pubblico avendo al seguito un documento di identità valido; la ricevuta del pagamento di un bollettino sul conto corrente intestato al “Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro”. La causale da inserire è “importo per il rilascio del passaporto elettronico” e la somma è di 42,50 euro.
 Le domande relative ai passaporti vengono presentate, in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all’ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli ispettorati di frontiera per gli italiani all’estero; all’estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
 
Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla legge. A domanda dell’interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l’indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti. Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia: egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini. 
 
Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella presente legge. I minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione – rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione – il nome della persona, dell’ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati. 
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto; i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.