CATANIA – Proprio in questi giorni, la Regione Siciliana ha approvato il calendario venatorio regionale che consente di aprire la Stagione venatoria 2012-2013 già a partire dall’1 al 15 settembre 2012. Ma per cacciare occorrono dei requisiti. Innanzitutto prendere la licenza di caccia, ovvero il permesso di cacciare che viene rilasciato dalla questura dopo avere superato l’esame di idoneità all’attività venatoria.
Per avere la licenza di caccia occorre avere compiuto 18 anni. All’Ufficio caccia della provincia di appartenenza si può sostenere l’esame di idoneità all’esercizio della caccia per il quale deve essere presentato il certificato di idoneità all’esercizio venatorio rilasciato dal medico legale della ASL di appartenenza. Successivamente al Commissariato di Polizia si richiede la licenza di porto d’armi per uso di caccia.
Per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia è necessario conseguire l’abilitazione venatoria la quale si ottiene dopo aver sostenuto un esame pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia (art. 22 L.11 febbraio 1992, n. 157). Per richiedere la licenza di caccia all’autorità di Pubblica sicurezza deve essere presentato l’attestato di idoneità all’esercizio della caccia; copia di foglio di congedo militare o documento comprovante l’iscrizione, con frequenza, alla locale sezione di Tiro a Segno Nazionale; due fotografie formato tessera; certificato anamnestico del medico di famiglia; certificato medico rilasciato dalla ASL di appartenenza; ricevuta di versamento sul c/c postale intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato, con la causale da imputarsi al cap. IX, capitolo 3484 per rilascio Libretto Porto di Fucile; ricevuta di versamento sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro – Tasse Concessioni Governative; ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale che varia a seconda delle Regioni; un certificato di stato di famiglia e un certificato di residenza in carta semplice (o autocertificazioni o dichiarazione sostitutiva in cui si attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della L. n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile); un documento di identità valido; tre marche da bollo.
La licenza per l’esercizio dell’attività venatoria (art. 42 TULP- R.D. 18 giugno 1931, n.773 e art.22 L. 11 febbraio 1992, n.157), ha la durata di sei anni dalla data di rilascio, ferma restando la possibilità di revoca da parte del Questore a norma delle leggi di PS.