Niente privacy in condominio. Cassazione: sì alle telecamere

CATANIA – Il singolo condomino può unilateralmente decidere di installare in via d’urgenza, senza il preventivo via libera dell’assemblea, una telecamera nel parcheggio per scoraggiare altri furti e danneggiamenti.
Inoltre, trattandosi di una decisione motivata dall’urgenza, il condomino che ha fatto installare la telecamera ha diritto al rimborso delle spese da parte degli altri condomini.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 71/2013 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un condomino contro la sentenza di un giudice di pace che lo aveva condannato al pagamento della quota di rimborso di spese anticipate da un altro condomino che aveva fatto installare nel parcheggio, in via d’urgenza, una telecamera a circuito chiuso con video-registratore, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento ulteriori rispetto a quelle già denunciate da alcuni condomini.
La spesa è stata considerata, sia dal giudice di pace intervenuto inizialmente e quindi dalla Cassazione, urgente e rimborsabile, e non lesiva della privacy dei condomini: «non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615-bis cod. pen.».
La Cassazione ha anche confermato che al condomino spetta il rimborso delle spese sostenute: "Il ricorrente, con il primo motivo, pur facendo genericamente riferimento ad un principio del nostro ordinamento in tema di spese condominiali, ha, in concreto, lamentato a tale riguardo la sola violazione della norma di cui all’art. 1134 cod. civ., dolendosi della non ricorrenza dei presupposti per l’anticipazione e la rimborsabilità di spese condominiali, senza peraltro neppure dedurre come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con il predetto principio; né peraltro allega che il supposto principio desunto dall’art. 1134 cod. civ. sia anche un principio informatore della materia né tanto è allegato in relazione al pur invocato principio di tutela di riservatezza e della privacy".