Cartelle pazze, possibile annullarle su richiesta del contribuente

ROMA – Dalle pagine di questo quotidiano abbiamo già dato notizia delle disposizione contenuta nel “Decreto Stabilità” riguardante la possibilità di fermare senza troppi problemi le “cartelle pazze”.
In  presenza di una cartella ritenuta illegittima, infatti, il contribuente può  presentare al concessionario della riscossione,  entro 90 giorni dalla notifica, una motivata richiesta di annullamento che produce immediatamente l’effetto di sospendere qualunque azione esecutiva. C’è di più: se l’Ente impositore, entro 220 giorni dall’istanza, non fornisce alcuna informazione sulla correttezza o meno della cartella, le somme iscritte a ruolo vengono automaticamente cancellate d’ufficio.
Evidentemente scatta la  responsabilità penale quando il contribuente  produce documentazione falsa, oltre ad una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Si ricorda a questo punto che  dall’1^ ottobre 2011  gli avvisi di rettifica o di accertamento in materia di Imposte sui redditi, IVA e IRAP, notificati dall’Agenzia delle Entrate al contribuente (riguardanti annualità a partire dal 2007), costituiscono atti immediatamente esecutivi, senza bisogno di iscrizione a ruolo e di emissione di cartella. Le somme indicate nell’avviso devono essere versate dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica  e le azioni volte al recupero del credito, tranne l’esecuzione forzata,  possono essere iniziate dall’Agente della Riscossione dopo un ulteriore periodo di trenta giorni.
Sull’impatto della disposizione semplificativa riguardante le cartelle, sugli accertamenti subito esecutivi (“impoesattivi”), l’Agenzia delle Entrate ha manifestato il proprio pensiero, in maniera molto tempestiva, con una nota della Direzione Centrale Accertamento del 16 gennaio scorso, ritenendo che quanto previsto dall’art.1 della legge 24/12/2012 n.228, nei commi che vanno dal 527 al 544,  possa essere applicato anche in caso di accertamenti che non hanno bisogno di essere trasferiti in cartella di pagamento.
Anche tale accertamenti, pertanto, in presenza dell’istanza del contribuente, dovranno subito essere sospesi dall’Ufficio che li ha emanati, in attesa che venga esaminata la documentazione e si decida se il contribuente ha ragione o meno. In caso  affermativo il carico viene annullato con contestuale comunicazione all’interessato. In caso negativo, l’Ufficio informa anche l’Agente della Riscossione al fine di riprendere le azioni esecutive secondo le disposizioni vigenti.
Si tratta, sicuramente, di una cosa molto importante, visto che, in definitiva, con la nuova disposizione, viene data una nuova forza alle normali richieste di autotutela, spesso non prese in considerazione. Ora, invece, se l’istanza non viene esitata entro 220 giorni, il debito del contribuente si azzera.
Una disposizione la quale, come si è detto l’altra volta, potrebbe essere “esportata” anche nell’ambito della normale attività di tutti gli Enti impositori, consentendo al contribuente di contestare, prima ancora di fare ricorso in Commissione Tributaria, magari esclusi i casi di normale attività di accertamento tributario, le particolari ipotesi di illegittimità previste dall’art.2 del D.M. 37/97 sull’autotutela.
Se il Legislatore, quello che verrà evidentemente, dovesse tramutare in realtà questo auspicio, si farebbe veramente un grandissimo passo in avanti al fine di incrementare il  rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti.