Agcom condanna la Regione siciliana, violato divieto comunicazione istituzionale

PALERMO – Regione condannata dall’Agcom per violazione dell’articolo 9 delle “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, legge n. 28/2000.
Il procedimento che ha portato alla condanna con delibera n. 191/13 Cons del 28 febbraio 2013 è stato avviato dall’Autorità garante delle comunicazioni su segnalazione del 12 febbraio da parte del Partito dei siciliani – Movimento per l’autonomia, a firma di Calogero Piscitello, in qualità di segretario regionale del partito.
Su richiesta dell’Agcom, con nota del 19 febbraio 2013 (prot. n. 9742), il Corecom Sicilia ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria, ritenendo sussistente la violazione e proponendo all’Autorità l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Di seguito la violazione segnalata:
“violazione dell’art. 9 della legge n. 28/00 da parte del Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta per aver fatto pubblicare, il giorno 2 febbraio 2013, sul quotidiano “La Repubblica” ed. di Palermo, un avviso a pagamento recante la dicitura “Il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta ha il piacere di invitare i cittadini all’evento “L’Europa e la Sicilia: Martin Schultz e Rosario Crocetta.” che avrà luogo al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo sabato 2 febbraio alle ore 21.00. Parteciperà alla serata la regista e sceneggiatrice Roberta Torre, esibizione musicale del cantautore siciliano Mario Venuti; conduce la giornalista Elvira Terranova Ingresso libero sino a esaurimento posti”.
L’Agcom ha ricevuto le considerazioni del Corecom, ma anche le controdeduzioni della Regione. Nella delibera pubblicata ieri (n. 191/13 Cons) l’Autorità ha ricordato che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La fattispecie in esame – ha sottolineato l’Agcom- è riconducibile pienamente alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dalla legge n. 150/00, inoltre essa “non risultava indispensabile ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni tipiche dell’ente ed inoltre risultava priva del requisito dell’impersonalità in quanto proveniente dal Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta nella sua veste istituzionale. Infine, l’articolo recava pure il logo della Regione”.
Dunque l’Agcom ha condannato la Regione all’applicazione dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”.
La Regione Siciliana è tenuta a di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica dell’atto, e per la durata di quindici giorni il messaggio che dovrà fare chiarro riferimento alla delibera dell’Agcom.