Agenzia delle entrate, novità su notifica e interessi di mora

CATANIA – Novità in vista per le cartelle esattoriali di Equitalia. Infatti, con due provvedimenti, rispettivamente del 5 e 6 marzo 2013, firmati dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, vi sono delle modifiche sia sulla relata di notifica della cartella di pagamento, sia sulla fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento.
Per il primo caso, Equitalia specifica che la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell’articolo 26 del DPR n. 602 del 1973, nella parte in cui recita: “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” invece che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. Pertanto si modifica il testo  della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che – in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario – si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
Dopo aver modificato il formato della relata di notifica della cartella esattoriale, l’Agenzia stessa guidata da Attilio Befera si sofferma sugli interessi di mora da calcolare sempre sulla cartella di pagamento. Con apposito provvedimento pubblicato il 6 marzo 2013, si fa riferimento alla fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme  iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 602. In particolare si prevede che con decorrenza dal 1° maggio 2013, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle  somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale. (rispetto al 4,5504).