Rotazioni, respinto il ricorso dei Cobas/Codir e Sadirs

PALERMO – Altro punto a favore della Regione siciliana sulla vicenda delle rotazioni dei dirigenti all’interno delle strutture amministrative regionali. Dopo il ricorso  presentato dal Dirsi (sindacato dei dirigenti regionali) e respinto dal giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, un altro ricorso sull’ex art. 28, riguardante i trasferimenti di personale fatti dall’Amministrazione regionale, è stato rigettato.
Lo affermano in una nota i sindacati Cobas-Codir e Sadirs che avevano presentato il ricorso: “I ricorsi ex art. 28 sui trasferimenti di personale fatti dall’Amministrazione regionale, illegittimamente e senza fissarne i criteri previsti dai contratti di lavoro, sono stati, incredibilmente, rigettati dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo.
 
Con provvedimento firmato dal Giudice Dante Martino – proseguono – sono state depositate le motivazioni del rigetto che sembrano, a nostro avviso, essere carenti di reali contenuti ancorché non coerentemente rispondenti alle denunce di comportamento antisindacale presentate da noi "Cobas/Codir e Sadirs annunciano che "passeranno adesso alla protesta, riprendendo una capillare azione d’informazione e di denuncia pubblica sugli impegni assunti e non mantenuti dal governo, a incominciare dalla mancanza di una seria politica del personale".
Il giudice Dante Marino, ha respinto il ricorso poiché non si riscontrano violazioni degli obblighi d’informazione, concertazione e consultazione previsti dai contratti di categoria.
Infatti il nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2013 e conseguentemente, prima di tale data, non è possibile, neppure in astratto, configurare una qualche violazione da parte delle amministrazioni resistenti degli obblighi di informazione, concertazione e consultazione e poi perché l’amministrazione ha provveduto a comunicare alle organizzazioni sindacali, i criteri generali relativi alla mobilità interdipartimentale con una riunione organizzata l’11 febbraio 2013. E pertanto l’obbligo di informazione preventiva sancito dall’art.1 bis della L.R. 9/2012, appare pienamente adempiuto da parte dell’amministrazione regionale.