PALERMO – “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. L’articolo 24 della nostra Costituzione difende, nel vero senso della parola, i cittadini coinvolti in processi penali e civili che non possono permettersi un avvocato. È il gratuito patrocinio, un diritto sacrosanto, che lo Stato assicura a chi ha un reddito netto annuo inferiore a 10.766,33 euro (secondo il decreto del 2 luglio 2012 del ministero della Giustizia).
Le spese che lo Stato copre sono quelle dei consulenti, degli investigatori autorizzati e degli avvocati, che possono difendere e promuovere un giudizio, sia in sede civile che penale. L’inghippo, però, è rappresentato dal numero crescente di chi ne fa ricorso (a volte senza averne titoli) e delle cause intentate (anche senza un reale fondamento). Il tutto a spese dei cittadini che pagano le tasse. (
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