Condominio, Pec facoltativa per avvisare i condomini

CATANIA – Con la riforma del condominio in vigore dal 18 giugno cambia anche il modo da parte dell’amministratore di avvisare i condomini. L’articolo 20 della Legge n. 220 del 11 dicembre 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre) recita così: all’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi”.
E’ obbligatoria la PEC per l’amministratore? Abbiamo chiesto delucidazioni al ragioniere Santinelli, amministratore di condomini a Catania,  e ci ha assicurato che la Pec per l’amministratore non è un obbligo ma solo una facoltà.
Facoltà il cui utilizzo viene ricompreso ora anche nel nuovo articolo n. 20 della legge 220/2012 che disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea”. Infatti l’obbligo della PEC e della sua comunicazione è connesso con l’iscrizione del professionista ad albi e/o collegi ovvero al Registro delle Imprese. E la professione dell’Amministratore, rientra tra quelle non regolamentate (in Albi/Ordini professionali o di categoria), mentre sarebbe obbligato ad iscriversi al Registro delle Imprese solo e se svolgesse l’attività sotto forma di società. Infatti l’amministratore di condominio è considerato "libero professionista". E’ tenuto ad iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio, solo nel caso intenda svolgere tale attività attraverso la costituzione di una società.