Cosmetici: maggiori tutele per la salute dei consumatori

CATANIA – E’ entrato in vigore nel luglio socorso il nuovo regolamento Ue (n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici per uso quotidiano (dentifrici, saponi, dopobarba, creme solari, prodotti per il trucco, creme, ecc).
Ecco le principali novità a garanzia della nostra salute:
• I “claim” sull’etichetta devono essere comprovati dagli studi: il nuovo regolamento fa molta attenzione alla questione di cosa viene indicato sull’etichetta di un prodotto, per evitare che frasi legate a logiche di marketing, possano trarre in inganno il consumatore; ogni indicazione riportata sul prodotto deve essere supportata da studi scientifici che ne attestino la veridicità. Quindi, non sarà più possibile scrivere “idratante” o “antirughe” se non ci sono documenti che lo confermino.
• PIF (Product Information File) obbligatorio: si tratta di un “dossier” relativo al prodotto che ne analizza le caratteristiche e ne garantisce la sicurezza.
• Notifica sul portale unico europeo (CPNP): la documentazione del prodotto diventa unica per tutti i Paesi UE; non sarà più possibile per le aziende commercializzare un prodotto in Germania, per esempio, e venderlo anche in Italia con diverse documentazioni o informazioni.
• Identificazione della “Persona responsabile”: deve essere certa l’azienda che commercializza il prodotto. Così sarà subito identificabile chi ha la responsabilità del prodotto una volta sul mercato; questo nominativo deve essere riportato sul packaging del prodotto con i recapiti per poterlo contattare in caso di necessità.
• Etichetta: deve riportare, nella lingua del Paese europeo in cui il prodotto è venduto, indicazioni in caratteri indelebili e facilmente leggibili, il Paese di origine dei prodotti importati; il contenuto nominale espresso in peso o in volume del prodotto; la data limite di utilizzo del cosmetico, stoccato in condizioni adeguate: devono, quindi, esserci maggiori informazioni sulla durata del prodotto, definite dalla data di durata di conservazione minima, accompagnata dal simbolo di una clessidra.
• In etichetta devono essere indicate le precauzioni per l’impiego, anche per i cosmetici di uso professionale; il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto; l’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata nel prodotto durante il processo di fabbricazione.
Infine viene vietata la sperimentazione animale.