Nullità delle clausole vessatorie nei contratti di locazione

PALERMO – La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 30 maggio 2013 (causa C- 488/11), è tornata ad occuparsi di clausole vessatorie, con particolare riferimento ai contratti di locazione conclusi con un professionista.
Il caso in esame riguardava un contratto di locazione prestampato sottoscritto tra due privati ed una società immobiliare, contenente una clausola che imponeva, in caso di mancato pagamento del canone, oltre al pagamento della rata maggiorata dell’1%, anche una penale giornaliera per il ritardo.
La controversia, sostanzialmente, ruotava intorno al carattere abusivo della clausola inserita nel contratto prestampato nonché alla applicabilità o meno ai locatari della speciale tutela riservata ai consumatori.
Per dirimere tali questioni, la Corte di Giustizia ha preso le mosse dalla disciplina contenuta nella Direttiva 93/13/CEE in tema di clausole abusive dei contratti stipulati tra consumatori e professionisti, direttiva recepita nel nostro ordinamento prima con il D.Lgs. n. 52/1996, poi “transitato” nel D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”).
 
Ora, condizione essenziale per poter applicare tale disciplina è che uno dei contraenti agisca come “professionista”, cioè nell’esercizio della sua attività professionale; e questo indipendentemente dal termine utilizzato per designare la controparte contrattuale del consumatore, al fine di favorire la più ampia tutela della parte debole del contratto e riequilibrare la disuguaglianza esistente tra consumatore e professionista.
Da queste considerazioni consegue l’applicabilità a favore del locatario della speciale tutela riconosciuta al “consumatore” laddove il contratto di locazione – come nel caso in esame – sia stato sottoscritto dal locatore nell’esercizio della sua attività professionale.
La Corte sottolinea che, in questi casi, il locatore è comunque la parte debole del contratto, anche nella considerazione che il contratto di locazione ha lo scopo di soddisfare un’esigenza essenziale qual è quella di procurarsi una casa in cui vivere.
Un altro passaggio importante di questa sentenza riguarda la possibilità per il giudice di ogni Paese dell’Unione Europea di valutare d’ufficio il carattere abusivo della clausola e, laddove lo ravvisi, porre rimedio allo squilibrio delle parti.
Ed in questa sentenza, accertato il carattere abusivo della clausola, la Corte non si è limitata a disporre una riduzione della penale imposta al consumatore nel contratto prestampato, ma ha proceduto a disapplicare ed a dichiarare nulla tale clausola.