Iva, scade venerdì 27 dicembre il termine per pagare: guida agli adempimenti

Scade venerdì, 27 dicembre, il termine per pagare l’acconto IVA per il 2013. Si tratta di un adempimento che, dal 1991, si colloca proprio tra due delle festività più importanti dell’anno, Natale e Capodanno.
Il versamento va fatto scegliendo uno dei tre criteri appresso indicati:
1) Criterio “storico”. Si paga l’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno 2012 (o relativa al quarto trimestre dello stesso anno nel caso di contribuenti trimestrali);
2) Criterio “previsionale”. Si paga l’88% dell’imposta che si prevede risulterà dovuta per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale nel caso di contribuenti trimestrali);
3) Criterio delle “operazioni effettuate”. Consiste nel versamento della somma risultante da una speciale liquidazione d’imposta (IVA sulle operazioni attive meno IVA sulle operazioni passive), relativa al periodo 1 dicembre-20 dicembre del 2013 e, per i trimestrali, 1 ottobre-20 dicembre 2013, con l’obbligo di tener conto in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta “a valle”, non soltanto dell’IVA relativa alle operazioni effettuate in detto periodo e già registrate, ma anche di quella relativa alle operazioni non ancora fatturate e non ancora annotate sui registri non essendo scaduto il termine per l’emissione della fattura o per la registrazione.
 
Anche quest’anno, pertanto, la scelta del criterio da adottare è legata ad un calcolo di mera convenienza economica. Comunque, come è evidente, tanto più si pagherà come acconto, tanto meno si pagherà come saldo. Non è dovuto nessun acconto quando l’ammontare risulta inferiore a 103,29 euro.
Il versamento si effettua sempre utilizzando il modello F24, segnando i seguenti “codici tributo”: 6013 per i soggetti mensili; 6035 per i soggetti trimestrali. è possibile pure pagare attraverso la compensazione. Non è ammessa, però, la rateizzazione. L’obbligo del pagamento non sussiste per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2013, nonchè per quelli che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2013, se mensili, oppure entro il 30 settembre 2013, se trimestrali.
Sono pure dispensati dall’acconto i contribuenti che applicano il regime dei “minimi” e gli agricoltori in regime di “esonero”.
Il mancato versamento di quanto ora dovuto a titolo di acconto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi, ferma restando, comunque, la possibilità dei ritardatari di fruire del così detto “ravvedimento operoso” secondo le diverse tipologie esistenti che tengono conto del ritardo con il quale viene pagato il tributo unitamente alla sanzione (ridotta) ed agli interessi.