Mutui prima casa, perché servono più controlli sulle banche

Quando si decide di andare a vivere insieme e la casa è stata trovata, ecco che arriva il momento di cercare il mutuo più conveniente per avere dei tassi di interesse bassi, delle tariffe altrettanto basse e quindi delle buone condizioni generali.
 
Il primo passo per tante giovani coppie quindi è mettere le offerte di Cariparma confronto con quelle di altri istituti di credito come Barclays, UniCredit ecc. per scoprire quello che più si avvicina alle nostre richieste e disponibilità. Spesso però, quando ci rechiamo in filiale per sottoscrivere uno di questi mutui, ci viene richiesto anche di aprire una polizza in abbinato.
 
Per questo l’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha scritto una lettera indirizzata proprio alle banche che parla appunto di questa pratica ormai usuale da parte degli istituti di credito.
Il documento si riferisce alle “Ppi – personal protection insurance”, cioè le polizze vita, danni e miste, che vengono vendute insieme ai mutui e che, in caso di invalidità permanente, morte dell’assicurato, infortuno o malattia, o la perdita d’impiego, oppure l’incendio dell’immobile ipotecato, consentono di estinguere in parte o completamente il contratto con la banca di riferimento.
 
L’Ivass cerca in questo modo di accendere i riflettori di nuovo su un problema che, come detto sopra, è ormai una costante da un po’ di tempo, cioè le polizze non propriamente convenienti vendute a chi richiede un mutuo.
 
Per l’Ivass il primo dovere delle assicurazioni è quello di verificare quali siano le effettive necessità del consumatore, per evitare reclami e contenziosi una volta che viene firmato il contratto. I controlli effettuati presso alcune banche da parte dell’istituto ha fatto emergere infatti delle pratiche di collocamento delle coperture assicurative abbinate non solo ai mutui, ma anche a prestiti e finanziamenti senza valutazioni adeguate.
 
In questo modo non si segue però l’obbligo previsto dall’articolo 52 del regolamento Isvap 5/2006, che consiste nel verificare l’adeguatezza del contratto proposto in particolare per quanto riguarda l’acquisizione da parte del contraente di tutte le informazioni utili in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, di cui deve essere conservata “traccia documentale”, cioè degli scritti.
 
Da parte loro invece, le assicurazioni, quando propongono polizze di questa tipologia, in virtù dell’articolo 56 dello stesso regolamento, pretendono di essere esentate dall’obbligo di acquisire tutte le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi. Chi rimane senza alcuna tutela è quindi il cliente finale, che spesso firma per qualcosa che poi, invece, non è così utile.
 
Ma cosa sono esattamente le polizze abbinate ai mutui? Sono delle polizze collettive in cui la banca ha il titolo di contraente e il cliente quello di assicurato/aderente che, indirettamente, paga il premio. Per questo le banche e affini invocano l’articolo 56 e si ritengono esentate dall’obbligo.
 
Secondo l’istituto di vigilanza, invece l’intermediario, ovvero, il “contraente/interessato della polizza collettiva” non può secondo l’authority sottrarsi a tutte le disposizioni in materia di intermediazione assicurativa, in primis, al dovere di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori.